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Legge Ordinaria n. 557 del 10/08/1976 (Pubblicata nella G.U. del 14 agosto 1976 n. 214)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, recante norme urgenti per l'organizzazione dei servizi antincendi e di protezione civile.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  decreto-legge  3 luglio 1976, n. 463, recante norme urgenti per
l'organizzazione  dei  servizi  antincendi e di protezione civile, e'
convertito in legge con le seguenti modificazioni:

  Nell'articolo  1, al primo comma, le parole: "per la durata di mesi
tre,  e  comunque  non  oltre  la  data  di  attuazione  degli", sono
sostituite  con  le  seguenti:  "per la durata di mesi sei, salvo che
prima  di  tale  scadenza non entrino in vigore gli"; dopo le parole:
"dei  ruoli  tecnici" sono aggiunte le parole: "e sanitari" e dopo le
parole:  "capi  reparto",  sono  aggiunte  le  parole: "dai vice capi
reparto".

  Nell'articolo 6, il primo comma e' sostituito col seguente:
  "Al  personale  del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che presta
servizio in turni continuativi nelle giornate festive e' corrisposto,
a  decorrere dal 1 luglio 1976, un compenso di L. 405 per ogni ora di
lavoro svolta nel giorno festivo".

  Nell'articolo  7,  le parole: "legge 18 dicembre 1975, n. 613" sono
sostituite con le seguenti: "legge 18 novembre 1975, n. 613".

  Dopo l'articolo 7 e' aggiunto il seguente:
  Art.  7-bis.  -  "Il  Ministro  per  l'interno,  al fine di un piu'
sollecito completamento degli organici del Corpo nazionale dei vigili
del  fuoco,  e' autorizzato a provvedere mediante concorso per titoli
integrato    da    un    colloquio    e    da   una   prova   pratica
tecnico-attitudinale,  riservato  ai  vigili  volontari  ausiliari in
congedo,  alla  copertura  dei posti nella qualifica di vigile di cui
alla  lettera  d)  della  tabella A della: legge 27 dicembre 1973, n.
850, comunque vacanti alla data del relativo bando, nonche' di quelli
che  dovessero  rendersi  disponibili alla data di approvazione della
graduatoria dei vincitori del concorso stesso.
  I  posti  disponibili  saranno  messi a concorso specificamente per
singole  sedi  di  servizio,  in  corrispondenza  delle  esigenze  di
organico  delle  stesse  preventivamente  accertate  con  decreto del
Ministro  per  l'interno  per  ciascun comando provinciale e relativi
distaccamenti.
  Potranno  partecipare  al concorso coloro che alla data fissata per
la  presentazione  delle  domande non abbiano superato il 26° anno di
eta', siano in possesso della piena e incondizionata idoneita' fisica
e che, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 dicembre 1970, n. 996,
siano stati richiamati in servizio temporaneo per pubbliche calamita'
o  eventi  eccezionali  per  almeno 30 giorni o per altre particolari
necessita',  ma  in  tal caso per un periodo di tempo complessivo non
inferiore ai sessanta giorni.
  I  vincitori  saranno  assegnati, con l'obbligo di risiedervi, alla
sede  per  la  quale  hanno  concorso e non potranno da questa essere
trasferiti  prima di avervi prestato effettivo servizio per un minimo
di cinque anni.
  Una  commissione, nominata con decreto del Ministro per l'interno e
composta  dall'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili
del  fuoco,  con  funzione di presidente, dal comandante delle scuole
centrali  antincendi,  da un funzionario della carriera direttiva del
Corpo  nazionale  dei  vigili del fuoco con qualifica non inferiore a
primo  dirigente  e  da  un  funzionario  dell'Amministrazione civile
dell'interno con qualifica non inferiore a primo dirigente, tutti con
funzione  di  componenti,  nonche'  da  un  funzionario del Ministero
dell'interno  con  qualifica  non  inferiore a direttore di sezione o
equiparata,  con  funzione  di  segretario,  stabilira'  i criteri di
massima  per  la  valutazione  dei  titoli,  nonche'  le modalita' di
effettuazione     del     colloquio    e    della    prova    pratica
tecnico-attitudinale.
  Per l'espletamento del concorso, apposite commissioni, nominate con
decreto   del   Ministro   per   l'interno   per   ciascuna  regione,
procederanno,  sulla  base  dei  criteri  di valutazione dei titoli e
delle  modalita' di effettuazione del colloquio e della prova pratica
tecnicoattitudinale,  stabiliti  come al comma precedente, allo esame
delle  domande  presentate per i posti messi a concorso per i comandi
provinciali  facenti  parte  della  regione e, conseguentemente, alla
valutazione  dei  titoli  ed  allo  svolgimento del colloquio e della
prova pratica tecnico-attitudinale.
  Le   commissioni  saranno  presiedute  dall'ispettore  regionale  o
interregionale  dei  vigili  del  fuoco,  e  composte  dal comandante
provinciale  dei  vigili  del  fuoco  del capoluogo di regione, da un
funzionario  della  carriera direttiva del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco con qualifica non inferiore a ispettore capo aggiunto, e da
un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica
non  inferiore  a  direttore  di  divisione,  tutti  con  funzione di
componenti,  nonche' da un funzionario del Ministero dell'interno con
qualifica  non  inferiore a consigliere o equiparata, con funzione di
segretario".

  Nell'articolo 8, il primo comma e' sostituito col seguente:
  "All'onere  derivante  dall'applicazione  della  presente legge per
l'esercizio   finanziario   1976,   valutato   in   lire  2  miliardi
980.000.000,  si  provvede,  quanto a lire 2 miliardi 580.000.000 con
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo
stesso   anno  finanziario,  e  quanto  a  L.  400.000.000,  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3006
dello  stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per
l'anno finanziario medesimo".

  Nella  tabella  allegata  le lettere c) e d) sono sostituite con le
seguenti:
  c)
    Capo reparto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  60
    Vice capo reparto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50
    Capo squadra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  40

  d)
    Vigile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  30

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 10 agosto 1976

                                LEONE

                                       ANDREOTTI - COSSIGA - STAMMATI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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