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Legge Ordinaria n. 557 del 10/08/1976 (Pubblicata nella G.U. del 14 agosto 1976 n. 214)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, recante norme urgenti per l'organizzazione dei servizi antincendi e di protezione civile.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, recante norme urgenti per l'organizzazione dei servizi antincendi e di protezione civile.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Il decreto-legge 3 luglio 1976, n. 463, recante norme urgenti per l'organizzazione dei servizi antincendi e di protezione civile, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni: Nell'articolo 1, al primo comma, le parole: "per la durata di mesi tre, e comunque non oltre la data di attuazione degli", sono sostituite con le seguenti: "per la durata di mesi sei, salvo che prima di tale scadenza non entrino in vigore gli"; dopo le parole: "dei ruoli tecnici" sono aggiunte le parole: "e sanitari" e dopo le parole: "capi reparto", sono aggiunte le parole: "dai vice capi reparto". Nell'articolo 6, il primo comma e' sostituito col seguente: "Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che presta servizio in turni continuativi nelle giornate festive e' corrisposto, a decorrere dal 1 luglio 1976, un compenso di L. 405 per ogni ora di lavoro svolta nel giorno festivo". Nell'articolo 7, le parole: "legge 18 dicembre 1975, n. 613" sono sostituite con le seguenti: "legge 18 novembre 1975, n. 613". Dopo l'articolo 7 e' aggiunto il seguente: Art. 7-bis. - "Il Ministro per l'interno, al fine di un piu' sollecito completamento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e' autorizzato a provvedere mediante concorso per titoli integrato da un colloquio e da una prova pratica tecnico-attitudinale, riservato ai vigili volontari ausiliari in congedo, alla copertura dei posti nella qualifica di vigile di cui alla lettera d) della tabella A della: legge 27 dicembre 1973, n. 850, comunque vacanti alla data del relativo bando, nonche' di quelli che dovessero rendersi disponibili alla data di approvazione della graduatoria dei vincitori del concorso stesso. I posti disponibili saranno messi a concorso specificamente per singole sedi di servizio, in corrispondenza delle esigenze di organico delle stesse preventivamente accertate con decreto del Ministro per l'interno per ciascun comando provinciale e relativi distaccamenti. Potranno partecipare al concorso coloro che alla data fissata per la presentazione delle domande non abbiano superato il 26° anno di eta', siano in possesso della piena e incondizionata idoneita' fisica e che, ai sensi dell'articolo 14 della legge 8 dicembre 1970, n. 996, siano stati richiamati in servizio temporaneo per pubbliche calamita' o eventi eccezionali per almeno 30 giorni o per altre particolari necessita', ma in tal caso per un periodo di tempo complessivo non inferiore ai sessanta giorni. I vincitori saranno assegnati, con l'obbligo di risiedervi, alla sede per la quale hanno concorso e non potranno da questa essere trasferiti prima di avervi prestato effettivo servizio per un minimo di cinque anni. Una commissione, nominata con decreto del Ministro per l'interno e composta dall'ispettore generale capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con funzione di presidente, dal comandante delle scuole centrali antincendi, da un funzionario della carriera direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica non inferiore a primo dirigente e da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a primo dirigente, tutti con funzione di componenti, nonche' da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata, con funzione di segretario, stabilira' i criteri di massima per la valutazione dei titoli, nonche' le modalita' di effettuazione del colloquio e della prova pratica tecnico-attitudinale. Per l'espletamento del concorso, apposite commissioni, nominate con decreto del Ministro per l'interno per ciascuna regione, procederanno, sulla base dei criteri di valutazione dei titoli e delle modalita' di effettuazione del colloquio e della prova pratica tecnicoattitudinale, stabiliti come al comma precedente, allo esame delle domande presentate per i posti messi a concorso per i comandi provinciali facenti parte della regione e, conseguentemente, alla valutazione dei titoli ed allo svolgimento del colloquio e della prova pratica tecnico-attitudinale. Le commissioni saranno presiedute dall'ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco, e composte dal comandante provinciale dei vigili del fuoco del capoluogo di regione, da un funzionario della carriera direttiva del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica non inferiore a ispettore capo aggiunto, e da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di divisione, tutti con funzione di componenti, nonche' da un funzionario del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a consigliere o equiparata, con funzione di segretario". Nell'articolo 8, il primo comma e' sostituito col seguente: "All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1976, valutato in lire 2 miliardi 980.000.000, si provvede, quanto a lire 2 miliardi 580.000.000 con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario, e quanto a L. 400.000.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3006 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario medesimo". Nella tabella allegata le lettere c) e d) sono sostituite con le seguenti: c) Capo reparto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Vice capo reparto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Capo squadra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 d) Vigile. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 10 agosto 1976 LEONE ANDREOTTI - COSSIGA - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it
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