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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 3 luglio 1976, n. 455, recante modificazioni a
disposizioni della legge 4 agosto 1975, n. 389, e' convertito in
legge con le seguenti modificazioni:
Il secondo comma dell'articolo 1 e' sostituito dal seguente comma:
"L'articolo 5 della stessa legge e' sostituito dal seguente:
"Per assicurare la corresponsione al personale doganale delle
competenze previste dagli articoli 10 e 11 della legge 15 novembre
1973, n. 734, relative agli anni 1974, 1975 e 1976 ed al primo
semestre 1977, lo stanziamento di spesa indicato nell'articolo 11,
terzo comma, della legge stessa e' elevato di lire 3 miliardi per il
1974, di lire 1.700 milioni per ciascuno degli anni 1975 e 1976 e di
lire 850 milioni per l'anno 1977"".
Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente articolo 1-bis:
"All'onere di lire 850 milioni per l'esercizio finanziario 1977 si
provvede con i normali stanziamenti del capitolo 5310 dello stato di
previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'anno
finanziario medesimo".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 agosto 1976
LEONE
ANDREOTTI - PANDOLFI -
STAMMATI - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO