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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' convertito in legge il decreto-legge 9 luglio 1976, n. 470,
recante disposizioni sulla riscossione della imposta sul reddito
delle persone fisiche per la rata di luglio 1976, con le seguenti
modificazioni:
L'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
"La riscossione mediante ruoli delle rate di luglio, settembre e
novembre 1976 della imposta sul reddito delle persone fisiche
relativa all'anno 1974 nonche' dell'imposta complementare progressiva
sul reddito complessivo, commisurate sul reddito complessivo
comprendente i redditi di entrambi i coniugi, e' sospesa fino al 31
dicembre 1976.
Fino alla stessa data sono sospesi gli atti esecutivi per il
pagamento delle rate scadute delle imposte di cui al comma precedente
alla cui formazione hanno concorso i redditi di entrambi i coniugi.
Entro dieci giorni dalla notifica della cartella esattoriale o
del primo atto esecutivo successivo all'entrata in vigore del
presente decreto i contribuenti devono dichiarare all'esattore, con
atto in carta libera, di trovarsi nelle condizioni previste nei primi
due commi, indicando gli estremi della cartella esattoriale e
l'importo delle rate.
Le disposizioni del primo e secondo comma non si applicano alla
riscossione dell'imposta complementare progressiva sul reddito
complessivo iscritta a ruolo ai sensi del decreto-legge 5 novembre
1973, n. 660, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre
1973, n. 823".