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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 13 luglio 1976, n. 476,
recante norme in materia di espropriazione per integrare le misure
gia' adottate al fine di accelerare la ricostruzione e gli interventi
edilizi nei comuni colpiti dal sisma del maggio 1976, con le seguenti
modificazioni:
All'articolo 1, primo comma, dopo le parole: "ai sensi della legge
regionale 10 maggio 1976, n. 15", sono aggiunte le seguenti: "per la
durata della ricostruzione e comunque per un periodo non superiore a
7 anni";
e le parole: "alle disposizioni vigenti", sono sostituite dalle
seguenti: "agli articoli 16 e 17 della legge 22 ottobre 1971, n.
865".
All'articolo 2, lettera b), dopo le parole: "quarto comma", sono
aggiunte le seguenti: "dell'articolo 16";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"La corresponsione del prezzo di cui al presente articolo deve
essere effettuata non oltre i novanta giorni successivi all'adesione
degli interessati".
All'articolo 3, le parole: "nella misura dei due terzi del suo
ammontare al proprietario e del terzo residuo ai suindicati
soggetti", sono sostituite dalle seguenti:
"nella misura del cinquanta per cento, rispettivamente, al
proprietario ed ai suindicati soggetti".
All'articolo 4, dopo il primo comma e' aggiunto il seguente:
"Qualora il terreno sia coltivato dal fittavolo, mezzadro, colono o
compartecipante, la indennita' di cui al comma precedente spetta
nella misura della meta' al fittavolo, mezzadro, colono o
compartecipante, ai quali viene corrisposta direttamente". Al secondo
comma, le parole: "Se il proprietario intende eseguire in proprio il
ripristino, dovranno essergli rimborsate integralmente le spese
relative", sono sostituite dalle seguenti:
"Qualora il proprietario venga autorizzato ad eseguire direttamente
le opere, gli dovranno essere rimborsate integralmente le spese
relative".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 agosto 1976
LEONE
ANDREOTTI
Visto, il
Guardasigilli: BONIFACIO