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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8,
adottato ai sensi dell'articolo 77, comma secondo, della
Costituzione, recante norme per l'attuazione del sistema informativo
del Ministero delle finanze e per il funzionamento dell'anagrafe
tributaria, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:
"Al funzionamento dell'anagrafe tributaria il Ministero delle
finanze provvede mediante un sistema informativo basato sull'impiego
di apparecchiature elettroniche centrali, periferiche e di
trasmissione dei dati.
L'attivita' amministrativa e la conduzione tecnica del sistema
informativo sono demandate a centri informativi istituiti nell'ambito
delle direzioni generali, operanti in collegamento con gli uffici
periferici ed interconnessi in modo da consentire lo scambio delle
informazioni.
I centri assolvono i compiti dell'anagrafe tributaria nei settori
di competenza delle rispettive direzioni generali, provvedendo alla
raccolta, elaborazione e archiviazione dei dati e delle notizie
necessarie. A tal fine curano l'automazione dei servizi e delle
procedure amministrative, da realizzare in modo coordinato e secondo
criteri intesi a rendere piu' sollecita ed efficace l'attivita'
dell'amministrazione finanziaria con particolare riguardo alla
rilevazione della materia imponibile ed all'accertamento dei tributi.
I centri collaborano altresi' all'addestramento e all'aggiornamento
del personale per le esigenze del sistema informativo".
All'articolo 2, il secondo ed il terzo comma sono sostituiti dai
seguenti:
"Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del
Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri, possono
essere istituiti nell'ambito di direzioni generali, diverse da quelle
indicate nel primo comma, altri centri informativi per un numero non
superiore a 4. L'istituzione di tali centri e' attuata in relazione
allo sviluppo del processo di automazione dei servizi e delle
procedure amministrative.
Per esigenze di semplificazione delle procedure e di ampliamento
delle fonti di acquisizione dei dati e delle notizie utili
all'anagrafe tributaria, con decreto del Presidente della Repubblica,
su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio dei Ministri, puo' essere autorizzato il collegamento del
sistema informativo del Ministero delle finanze con sistemi
informativi di altre amministrazioni dello Stato".
L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
"Con apposita convenzione, stipulata per il periodo di tempo
occorrente alla completa funzionalita' del sistema informativo di cui
all'articolo 1 del presente decreto e comunque per una durata non
superiore a cinque anni, possono essere affidate ad una societa'
specializzata:
a) la realizzazione del sistema informativo, compresa
l'acquisizione delle apparecchiature e degli impianti nonche' delle
strutture immobiliari per la installazione delle apparecchiature
centrali;
b) la conduzione tecnica del sistema informativo e precisamente:
le attivita' e di ricerca e sviluppo necessarie alla schematizzazione
delle procedure, come definite dai centri informativi, ed alla
successiva trasformazione in insiemi di istruzioni formanti i
programmi di macchina; la definizione della struttura degli archivi e
delle norme operative per l'accesso alle informazioni in essi
contenute in applicazione delle procedure eseguite dalle
apparecchiature centrali; la pianificazione ed esecuzione di tutte le
operazioni per il funzionamento delle apparecchiature centrali in
relazione alle esigenze poste dagli uffici centrali e periferici.
La societa' affidataria deve essere costituita con prevalente
partecipazione statale, anche indiretta. I suoi amministratori e
sindaci non possono essere soci di societa' esercenti imprese
produttrici di apparecchiature elettroniche ne' avere con queste
rapporti di lavoro anche autonomo.
Il Ministro per le finanze e' autorizzato a stipulare la
convenzione a norma dell'articolo 17, commi quarto e decimo, della
legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni.
L'attivita' della societa' affidataria deve essere svolta secondo i
criteri ed in conformita' degli obiettivi fissati
dall'Amministrazione finanziaria sotto la vigilanza delle direzioni
generali nel cui ambito sono istituiti i centri informativi.
I dipendenti della societa' affidataria comunque addetti alla
realizzazione e conduzione tecnica del sistema informativo sono
tenuti a mantenere il segreto di ufficio. In caso di violazione di
tale dovere si applicano le disposizioni dell'articolo 326 del codice
penale.
Resta salva in ogni caso la facolta' del Ministro per le finanze di
affidare al consorzio nazionale tra gli esattori delle imposte
dirette in carica il servizio di meccanizzazione dei ruoli ai sensi
dell'articolo 12 della legge 13 giugno 1952, n. 693, nonche' i
compiti di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni.
Al consorzio suddetto puo' essere altresi' affidata l'attivita' di
nera rilevazione dei dati risultanti dalle dichiarazioni presentate
dai contribuenti agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Si
applicano in tal caso le disposizioni del secondo comma dell'articolo
68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, aggiunto dal decreto del Presidente della Repubblica 30
settembre 1975, n. 483".
All'articolo 4, al primo comma, sono soppresse le parole:
"periodiche e".