Legge Ordinaria n. 60 del 27/03/1976 (Pubblicata nella G.U. del 31 marzo 1976 n. 84)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, recante norme per l'attuazione del sistema informativo del Ministero delle finanze e per il funzionamento dell'anagrafe tributaria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  convertito  in  legge  il  decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8,
adottato   ai   sensi   dell'articolo   77,   comma   secondo,  della
Costituzione,  recante norme per l'attuazione del sistema informativo
del  Ministero  delle  finanze  e  per il funzionamento dell'anagrafe
tributaria, con le seguenti modificazioni:

  All'articolo 1, i primi tre commi sono sostituiti dai seguenti:
  "Al  funzionamento  dell'anagrafe  tributaria  il  Ministero  delle
finanze  provvede mediante un sistema informativo basato sull'impiego
di   apparecchiature   elettroniche   centrali,   periferiche   e  di
trasmissione dei dati.
  L'attivita'  amministrativa  e  la  conduzione  tecnica del sistema
informativo sono demandate a centri informativi istituiti nell'ambito
delle  direzioni  generali,  operanti  in collegamento con gli uffici
periferici  ed  interconnessi  in modo da consentire lo scambio delle
informazioni.
  I  centri  assolvono i compiti dell'anagrafe tributaria nei settori
di  competenza  delle rispettive direzioni generali, provvedendo alla
raccolta,  elaborazione  e  archiviazione  dei  dati  e delle notizie
necessarie.  A  tal  fine  curano  l'automazione  dei servizi e delle
procedure  amministrative, da realizzare in modo coordinato e secondo
criteri  intesi  a  rendere  piu'  sollecita  ed efficace l'attivita'
dell'amministrazione   finanziaria   con  particolare  riguardo  alla
rilevazione della materia imponibile ed all'accertamento dei tributi.
I  centri  collaborano altresi' all'addestramento e all'aggiornamento
del personale per le esigenze del sistema informativo".
  All'articolo  2,  il  secondo ed il terzo comma sono sostituiti dai
seguenti:
  "Con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  su proposta del
Ministro  per  le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri, possono
essere istituiti nell'ambito di direzioni generali, diverse da quelle
indicate  nel primo comma, altri centri informativi per un numero non
superiore  a  4. L'istituzione di tali centri e' attuata in relazione
allo  sviluppo  del  processo  di  automazione  dei  servizi  e delle
procedure amministrative.
  Per  esigenze  di  semplificazione delle procedure e di ampliamento
delle   fonti   di  acquisizione  dei  dati  e  delle  notizie  utili
all'anagrafe tributaria, con decreto del Presidente della Repubblica,
su  proposta  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio  dei  Ministri, puo' essere autorizzato il collegamento del
sistema   informativo   del   Ministero  delle  finanze  con  sistemi
informativi di altre amministrazioni dello Stato".
  L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
  "Con  apposita  convenzione,  stipulata  per  il  periodo  di tempo
occorrente alla completa funzionalita' del sistema informativo di cui
all'articolo  1  del  presente  decreto e comunque per una durata non
superiore  a  cinque  anni,  possono  essere affidate ad una societa'
specializzata:
    a)   la   realizzazione   del   sistema   informativo,   compresa
l'acquisizione  delle  apparecchiature e degli impianti nonche' delle
strutture  immobiliari  per  la  installazione  delle apparecchiature
centrali;
    b)  la conduzione tecnica del sistema informativo e precisamente:
le attivita' e di ricerca e sviluppo necessarie alla schematizzazione
delle  procedure,  come  definite  dai  centri  informativi,  ed alla
successiva   trasformazione  in  insiemi  di  istruzioni  formanti  i
programmi di macchina; la definizione della struttura degli archivi e
delle  norme  operative  per  l'accesso  alle  informazioni  in  essi
contenute    in   applicazione   delle   procedure   eseguite   dalle
apparecchiature centrali; la pianificazione ed esecuzione di tutte le
operazioni  per  il  funzionamento  delle apparecchiature centrali in
relazione alle esigenze poste dagli uffici centrali e periferici.
  La  societa'  affidataria  deve  essere  costituita  con prevalente
partecipazione  statale,  anche  indiretta.  I  suoi amministratori e
sindaci  non  possono  essere  soci  di  societa'  esercenti  imprese
produttrici  di  apparecchiature  elettroniche  ne'  avere con queste
rapporti di lavoro anche autonomo.
  Il   Ministro   per  le  finanze  e'  autorizzato  a  stipulare  la
convenzione  a  norma  dell'articolo 17, commi quarto e decimo, della
legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni.
  L'attivita' della societa' affidataria deve essere svolta secondo i
criteri     ed     in    conformita'    degli    obiettivi    fissati
dall'Amministrazione  finanziaria  sotto la vigilanza delle direzioni
generali nel cui ambito sono istituiti i centri informativi.
  I  dipendenti  della  societa'  affidataria  comunque  addetti alla
realizzazione  e  conduzione  tecnica  del  sistema  informativo sono
tenuti  a  mantenere  il segreto di ufficio. In caso di violazione di
tale dovere si applicano le disposizioni dell'articolo 326 del codice
penale.
  Resta salva in ogni caso la facolta' del Ministro per le finanze di
affidare  al  consorzio  nazionale  tra  gli  esattori  delle imposte
dirette  in  carica il servizio di meccanizzazione dei ruoli ai sensi
dell'articolo  12  della  legge  13  giugno  1952,  n. 693, nonche' i
compiti  di  cui  all'ultimo  comma  dell'articolo 12 del decreto del
Presidente  della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive
modificazioni.
  Al  consorzio suddetto puo' essere altresi' affidata l'attivita' di
nera  rilevazione  dei dati risultanti dalle dichiarazioni presentate
dai  contribuenti  agli  effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Si
applicano in tal caso le disposizioni del secondo comma dell'articolo
68  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600,   aggiunto  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  30
settembre 1975, n. 483".
  All'articolo   4,   al  primo  comma,  sono  soppresse  le  parole:
"periodiche e".
 

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