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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 9, concernente interventi
urgenti in favore dei lavoratori di aziende in particolari
condizioni, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
all'articolo 1:
al quarto comma, le parole: "per un periodo non superiore a sei
mesi,", sono sostituite dalle seguenti:
"fino al 30 settembre 1976";
sempre al quarto comma, viene aggiunto il seguente periodo:
"Allo stesso trattamento sono ammessi anche i dirigenti, con
l'applicazione del limite previsto dall'articolo 15 della legge 20
maggio 1975, n. 164";
dopo il quarto comma, viene inserito il seguente:
"Il detto trattamento di integrazione spetta anche ai lavoratori
licenziati in occasione della liquidazione dell'impresa o della
cessazione dell'attivita' produttiva che abbiano proposto azione
giudiziaria avverso il licenziamento, salvo il definitivo regolamento
dei rapporti dopo la definizione della controversia".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 marzo 1976
LEONE
MORO - DONAT-CATTIN -
COLOMBO - ANDREOTTI -
TOROS
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO