Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
All'articolo 7 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, sono aggiunti i
seguenti commi:
"La Commissione delibera, di volta in volta, quali sedute, o parti
di esse, possano essere tenute pubblicamente e puo' provvedere alla
pubblicita' dei propri lavori nei modi previsti dal regolamento della
Camera.
E' sempre pubblica la seduta nella quale la Commissione e' chiamata
a discutere e deliberare sulla proposta di archiviazione per
manifesta infondatezza della accusa, di declaratoria di incompetenza
della Commissione stessa, di messa in stato di accusa ovvero di non
doversi procedere. A tale seduta e' ammessa la presenza del
denunziato, dell'indiziato o dell'inquisito, che ha diritto di
intervenire personalmente o a mezzo del proprio difensore prima che
inizi la discussione.
Non si applicano in tali casi le norme di cui ai primi tre commi
del presente articolo".