Legge Ordinaria n. 65 del 18/03/1976 (Pubblicata nella G.U. del 1 aprile 1976 n. 86)
Modificazione dell'articolo 7 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, recante norme sui procedimenti e giudizi di accusa.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  All'articolo  7 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, sono aggiunti i
seguenti commi:
  "La  Commissione delibera, di volta in volta, quali sedute, o parti
di  esse,  possano essere tenute pubblicamente e puo' provvedere alla
pubblicita' dei propri lavori nei modi previsti dal regolamento della
Camera.
  E' sempre pubblica la seduta nella quale la Commissione e' chiamata
a   discutere  e  deliberare  sulla  proposta  di  archiviazione  per
manifesta  infondatezza della accusa, di declaratoria di incompetenza
della  Commissione  stessa, di messa in stato di accusa ovvero di non
doversi   procedere.  A  tale  seduta  e'  ammessa  la  presenza  del
denunziato,  dell'indiziato  o  dell'inquisito,  che  ha  diritto  di
intervenire  personalmente  o a mezzo del proprio difensore prima che
inizi la discussione.
  Non  si  applicano  in tali casi le norme di cui ai primi tre commi
del presente articolo".
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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