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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 10 agosto 1976, n. 542,
recante interventi urgenti per le popolazioni della zona colpita
dall'inquinamento da sostanze tossiche verificatosi in provincia di
Milano il 10 luglio 1976, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 2, il quinto, il sesto e il settimo comma sono
sostituiti con i seguenti:
"Alla erogazione delle somme relative provvede, anche in deroga
alle norme vigenti, il presidente della giunta regionale con mandato
diretto o mediante apertura di credito a favore del presidente della
giunta provinciale o dei sindaci dei comuni interessati.
Il presidente della giunta regionale forma ogni mese un analitico
rendiconto delle spese erogate a norma del comma precedente, che deve
essere pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione e trasmesso
al consiglio regionale e al commissario del Governo.
Il presidente della giunta provinciale e i sindaci formano ogni
mese un analitico rendiconto delle spese erogate in base alle
aperture di credito di cui al precedente quinto comma e lo
trasmettono al presidente della giunta regionale";
il decimo e l'undicesimo comma sono sostituiti con i seguenti:
"Per l'esecuzione degli interventi di cui al precedente terzo comma
il presidente della giunta regionale, il presidente della giunta
provinciale e i sindaci dei comuni interessati possono stipulare,
anche in deroga alle norme vigenti, contratti a trattativa privata.
Qualora per motivi d'urgenza sia stato necessario procedere
all'immediato acquisto di materiale di pronto impiego o assicurare
altre prestazioni senza che siano stati stipulati i relativi
contratti anteriormente alla entrata in vigore del presente
decreto-legge, il presidente della giunta regionale, il presidente
della giunta provinciale e i sindaci provvedono con atti di
riconoscimento di debito ai quali si applicano le deroghe di cui al
precedente comma" ;
al tredicesimo comma e' aggiunto in fine il seguente periodo: ";
tale rendiconto, per la parte in cui si riferisce a spese relative
all'esercizio di funzioni delegate, e' altresi' trasmesso per il
controllo alla Corte dei conti".
All'articolo 3, quarto comma, le parole: "sei mesi", sono
sostituite con le seguenti: "un anno".
All'articolo 4, secondo comma, alle parole: "ai lavoratori
agricoli", e' premessa la parola: "nonche'".
All'articolo 6, primo comma, le parole: "pensione sociale e di
rendita", sono sostituite con le seguenti: "pensione sociale o di
rendita";
al secondo comma, le parole: "l'esclusione e l'esonero, che da
solo e cumulati" sono sostituite con le seguenti: "l'esclusione o
l'esonero, che da soli o cumulati";
al quarto comma, dopo le parole: "e successive modificazioni",
sono aggiunte le seguenti: "nonche' a carico del Ministero del
tesoro, ai mutilati e invalidi di guerra titolari di pensione o
assegni ai sensi delle leggi vigenti".
All'articolo 7, gli ultimi due commi sono sostituiti con il
seguente:
"L'esonero ha luogo a domanda dell'interessato da presentarsi entro
180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sulla
base di un certificato del sindaco comprovante che l'interessato ha
subito gravi danni per effetto dell'inquinamento tossico".
All'articolo 8, secondo comma, le parole: "e' attribuita in parti
eguali a ciascun contitolare", sono sostituite con le seguenti: "e'
corrisposta previa presentazione di domanda a firma congiunta di
ciascun contitolare";
gli ultimi due commi sono sostituiti con il seguente:
"L'erogazione ha luogo su domanda dell'interessato da presentarsi
alla sede provinciale di Milano dell'INPS entro 180 giorni dalla data
di entrata in vigore del presente decreto-legge sulla base di un
certificato del sindaco provante che l'interessato sia stato
gravemente danneggiato nella propria attivita' lavorativa per effetto
dell'inquinamento di sostanze tossiche".
Dopo l'articolo 8, e' inserito il seguente articolo 8-bis:
"Le certificazioni necessarie per l'erogazione delle prestazioni di
cui ai precedenti articoli 6, 7 e 8 del presente decreto-legge sono
richieste direttamente dagli enti eroganti ai comuni di residenza dei
presentatori delle domande".
All'articolo 9 le parole: "far tempo", sono sostituite con le
seguenti: "a far tempo".
All'articolo 12, secondo comma, e' aggiunto in fine il seguente
periodo: "Le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico del
Ministero della sanita'";
il terzo comma e' soppresso.
All'articolo 13, le parole: "debitori domiciliati e residenti",
sono sostituite con le seguenti: "debitori domiciliati o residenti".
All'articolo 17, il secondo comma e' sostituito con il seguente:
"Nei limiti delle somme anticipate, lo Stato e la regione sono
surrogati ai beneficiari delle anticipazioni nel diritto al
risarcimento dei danni patrimoniali nei confronti degli eventuali
responsabili, salvo l'obbligo della regione di restituire allo Stato
le somme eventualmente recuperate".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 ottobre 1976
LEONE
ANDREOTTI - STAMMATI - MORLINO
Visto, il Guardasigilli:
BONIFACIO