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Legge Ordinaria n. 690 del 08/10/1976 (Pubblicata nella G.U. del 9 ottobre 1976 n. 270)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, concernente proroga dei termini di cui agli articoli 15, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  decreto-legge  10  agosto 1976, n. 544, concernente proroga dei
termini  di cui agli articoli 15, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976,
n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, e'
convertito in legge con le seguenti modificazioni:

  Nell'articolo  1,  le  parole: sono prorogati di centoventi giorni,
sono  sostituite  con  le  seguenti:  sono  prorogati  di centottanta
giorni.
  Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
  Art.  1-bis.  -  Il  termine  di  sei  mesi di cui all'ultimo comma
dell'articolo  2  della legge 10 maggio 1976, n. 319, e' prorogato di
due mesi.
  Art.  1-ter. - Nell'articolo 26 della legge 10 maggio 1976, n. 319,
dopo il primo, sono inseriti i seguenti commi:
  "Restano  in  vigore  le  disposizioni  di cui alla legge 16 aprile
1973,  n. 171, concernente interventi per la salvaguardia di Venezia,
nonche' al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973,
n.  962,  recante tutela della citta' di Venezia e del suo territorio
dagli inquinamenti delle acque.
  Il  termine  di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 16
aprile 1973, n. 171, e' prorogato di tre anni".
  Gli ultimi due commi dell'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n.
171, sono sostituiti dai seguenti:
  "In  deroga  a quanto previsto dall'articolo 26 della legge 5 marzo
1963,  n.  366,  chiunque  apra,  mantenga  o comunque effettui nella
laguna  uno scarico senza aver richiesto la prescritta autorizzazione
ovvero  continui  ad  effettuare  o  mantenere  lo  scarico  dopo che
l'autorizzazione sia stata negata o revocata, e' punito con l'arresto
da  due  mesi  a  due anni o con l'ammenda da lire 500 mila a lire 10
milioni. In caso di recidiva specifica, e' consentita l'emissione del
mandato  di  cattura. Se lo scarico supera i limiti di accettabilita'
di  cui  alla  tabella  allegata  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  20  settembre  1973,  n.  962,  si applica sempre la pena
dell'arresto.
  Chiunque  effettua  o  mantiene  uno  scarico  senza  osservare  le
prescrizioni  indicate  nel provvedimento di autorizzazione e' punito
con  l'arresto  fino  a  due  anni  o  con  l'ammenda  fino a lire 10
milioni".
  Art.  1-quater.  - Ai sensi e per gli effetti della legge 10 maggio
1976, n. 319, si intende:
    a)  per "insediamento o complesso produttivo", uno o piu' edifici
od  installazioni collegati tra di loro in una area determinata dalla
quale  abbiano origine uno o piu' scarichi terminali e nella quale si
svolgano  prevalentemente,  con carattere di stabilita' e permanenza,
attivita' di produzione di beni;
    b) per "insediamento civile", uno o piu' edifici o installazioni,
collegati  tra  di  loro  in  un'area determinata dalla quale abbiano
origine  uno  o  piu'  scarichi terminali, ed adibiti ad abitazione o
allo  svolgimento  di  attivita'  alberghiera,  turistica,  sportiva,
ricreativa, scolastica, sanitaria, a prestazione di servizi ovvero ad
ogni   altra  attivita',  anche  compresa  tra  quelle  di  cui  alla
precedente  lettera  a),  che  dia  origine esclusivamente a scarichi
terminali   assimilabili   a   quelli   provenienti  da  insediamenti
abitativi.
  Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile sono
considerate insediamenti civili.
  Art.  1-quinquies.  -  In deroga a quanto stabilito dal primo comma
dell'articolo  18  della  legge 10 maggio 1976, n. 319, l'obbligo del
versamento   della  somma  ivi  prevista  decorre  dalla  data  della
deliberazione del Comitato dei Ministri di cui allo stesso articolo.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 8 ottobre 1976

                                LEONE

                                               ANDREOTTI - GULLOTTI -
DAL FALCO - FABBRI -
PANDOLFI - MARCORA

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

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