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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 10 agosto 1976, n. 544, concernente proroga dei
termini di cui agli articoli 15, 17 e 18 della legge 10 maggio 1976,
n. 319, recante norme per la tutela delle acque dall'inquinamento, e'
convertito in legge con le seguenti modificazioni:
Nell'articolo 1, le parole: sono prorogati di centoventi giorni,
sono sostituite con le seguenti: sono prorogati di centottanta
giorni.
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
Art. 1-bis. - Il termine di sei mesi di cui all'ultimo comma
dell'articolo 2 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e' prorogato di
due mesi.
Art. 1-ter. - Nell'articolo 26 della legge 10 maggio 1976, n. 319,
dopo il primo, sono inseriti i seguenti commi:
"Restano in vigore le disposizioni di cui alla legge 16 aprile
1973, n. 171, concernente interventi per la salvaguardia di Venezia,
nonche' al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973,
n. 962, recante tutela della citta' di Venezia e del suo territorio
dagli inquinamenti delle acque.
Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 9 della legge 16
aprile 1973, n. 171, e' prorogato di tre anni".
Gli ultimi due commi dell'articolo 9 della legge 16 aprile 1973, n.
171, sono sostituiti dai seguenti:
"In deroga a quanto previsto dall'articolo 26 della legge 5 marzo
1963, n. 366, chiunque apra, mantenga o comunque effettui nella
laguna uno scarico senza aver richiesto la prescritta autorizzazione
ovvero continui ad effettuare o mantenere lo scarico dopo che
l'autorizzazione sia stata negata o revocata, e' punito con l'arresto
da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire 500 mila a lire 10
milioni. In caso di recidiva specifica, e' consentita l'emissione del
mandato di cattura. Se lo scarico supera i limiti di accettabilita'
di cui alla tabella allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 20 settembre 1973, n. 962, si applica sempre la pena
dell'arresto.
Chiunque effettua o mantiene uno scarico senza osservare le
prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione e' punito
con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a lire 10
milioni".
Art. 1-quater. - Ai sensi e per gli effetti della legge 10 maggio
1976, n. 319, si intende:
a) per "insediamento o complesso produttivo", uno o piu' edifici
od installazioni collegati tra di loro in una area determinata dalla
quale abbiano origine uno o piu' scarichi terminali e nella quale si
svolgano prevalentemente, con carattere di stabilita' e permanenza,
attivita' di produzione di beni;
b) per "insediamento civile", uno o piu' edifici o installazioni,
collegati tra di loro in un'area determinata dalla quale abbiano
origine uno o piu' scarichi terminali, ed adibiti ad abitazione o
allo svolgimento di attivita' alberghiera, turistica, sportiva,
ricreativa, scolastica, sanitaria, a prestazione di servizi ovvero ad
ogni altra attivita', anche compresa tra quelle di cui alla
precedente lettera a), che dia origine esclusivamente a scarichi
terminali assimilabili a quelli provenienti da insediamenti
abitativi.
Le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile sono
considerate insediamenti civili.
Art. 1-quinquies. - In deroga a quanto stabilito dal primo comma
dell'articolo 18 della legge 10 maggio 1976, n. 319, l'obbligo del
versamento della somma ivi prevista decorre dalla data della
deliberazione del Comitato dei Ministri di cui allo stesso articolo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 ottobre 1976
LEONE
ANDREOTTI - GULLOTTI -
DAL FALCO - FABBRI -
PANDOLFI - MARCORA
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO