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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il limite delle operazioni di ricorso al mercato finanziario
stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264,
convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, e'
elevato a lire 4.100 miliardi.
Ai maggiori oneri derivanti dalle operazioni finanziarie suddette
si provvede con le disponibilita' di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni,
nella legge 17 agosto 1974, n. 386.