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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, concernente interventi
per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici
dell'anno 1976, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Le funzioni attribuite al commissario straordinario ai sensi dei
commi precedenti cessano il 30 aprile 1977".
All'articolo 2, terzo comma, le parole: "lire 70.000 milioni" sono
sostituite dalle altre: "lire 100.000 milioni";
il quinto comma e' soppresso;
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Alla data del 30 aprile 1977 la gestione stralcio del fondo e la
correlativa contabilita' speciale sono affidate al prefetto della
provincia di Udine per la definizione degli impegni assunti dal
commissario straordinario ed il versamento, entro 60 giorni, delle
eventuali rimanenze attive alla regione Friuli-Venezia Giulia, ai
sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15".
L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
"I cittadini soggetti ad obblighi di leva per gli anni dal 1975 al
1977 residenti, alla data del 6 maggio 1976, nei comuni indicati ai
sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, ed
ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto-legge, sono dispensati
dalla prestazione del servizio militare.
Sono altresi' esentati a domanda i cittadini soggetti ad obblighi
di leva per gli anni dal 1975 al 1977, residenti, alla data del 6
maggio 1976, nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 del
decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni,
nella legge 29 maggio 1976, n. 336, le cui famiglie abbiano subito
danni che hanno gravemente inciso sulle loro condizioni economiche a
seguito degli eventi sismici dell'anno 1976.
I soggetti di cui ai due commi precedenti nonche' i cittadini che
devono ottemperare agli obblighi di leva, residenti, alla data del 6
maggio 1976, nei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13
maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29
maggio 1976, n. 336, che non abbiano il requisito previsto dal
precedente secondo comma, sono arruolati a domanda nel Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi della legge 13 ottobre 1950,
n. 913, e successive modificazioni. Essi vengono impiegati in
servizio di soccorso e in altri servizi civili a favore delle
popolazioni colpite, anche fuori dalle zone sinistrate.
Coloro che prestano servizio militare di leva alla data di entrata
in vigore del presente decreto-legge e che si trovano nelle
condizioni previste dai primi due commi sono collocati, a domanda, in
congedo illimitato".
All'articolo 4 le parole: "Il commissario straordinario coordina e
pianifica, di intesa con il presidente della regione Friuli-Venezia
Giulia" sono sostituite dalle altre: "Il commissario straordinario
coordina, di intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia".
L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"Lo stanziamento destinato alla concessione dei contributi per il
conseguimento del pareggio economico dei bilanci dei comuni
terremotati di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1976,
n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n.
336, e per la concessione dei contributi straordinari di cui
all'ultimo comma del presente articolo e' elevato da 3.000 a 20.000
milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1976 e 1977.
I contributi previsti dal precedente comma sono concessi anche ai
comuni di cui all'articolo 11 del presente decreto-legge, nonche' ai
comuni individuati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 13
maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29
maggio 1976, n. 336.
L'importo massimo del contributo attribuibile ai comuni di Udine e
Pordenone per gli esercizi 1976 e 1977 e' stabilito nella misura
rispettivamente di lire 1.400 milioni e di lire 650 milioni.
Con le stesse modalita' di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13
maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29
maggio 1976, n. 336, sono concessi contributi straordinari per gli
esercizi 1976 e 1977 alle comunita' montane di cui alla legge 13
dicembre 1971, n. 1102, costituite prevalentemente dai comuni
indicati dagli articoli 1 e 20 del sopra citato decreto-legge 13
maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29
maggio 1976, n. 336, e dall'articolo 11 del presente decreto-legge, e
al consorzio dei comuni denominato comunita' collinare del Friuli,
per far fronte agli oneri determinati dagli eventi sismici del 1976,
nonche' ai comuni anche di altre province per i maggiori oneri
conseguenti alla istituzione nel loro territorio di centri
assistenziali disposta dal commissario straordinario".
All'articolo 6, ultimo comma, la parola: "esserci" e' sostituita
dall'altra: "esservi".
All'articolo 7, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Per le prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale di
cui al primo comma e da quello degli uffici operanti nelle province
di Udine e Pordenone, comunque a disposizione del commissario
straordinario per le speciali esigenze di cui allo stesso primo
comma, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto-legge 3
luglio 1976, n. 463, convertito nella legge 10 agosto 1976, n. 557";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Per le prestazioni di lavoro straordinario rese successivamente al
19 settembre 1976 dal personale con sede ordinaria di servizio nelle
localita' previste dal primo comma, in relazione alle esigenze ivi
indicate, non trovano applicazione i limiti stabiliti dall'articolo
3, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica
5 giugno 1965, n. 749".
Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:
Art. 7-bis. - "Per il personale militare impiegato in servizi
collettivi nelle localita' delle province di Udine e Pordenone
l'indennita' di cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1969, n.
967, e l'indennita' di cui all'articolo 5 della legge 3 novembre
1963, n. 1543, come modificato dall'articolo 1 della legge 31 maggio
1975, n. 204, spettanti in relazione all'articolo 21 della legge 27
maggio 1970, n. 365, sono aumentate del 50 per cento, con un aumento
minimo giornaliero di lire 500, a decorrere dal 20 settembre 1976.
Al personale militare impegnato nei cantieri di lavoro per
concorrere allo sgombero delle macerie e alla edificazione dei
villaggi e delle case prefabbricate nonche' all'opera di
ricostruzione del Friuli, che non abbia diritto all'equo indennizzo
previsto dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1094, sono estese le
disposizioni di quest'ultima legge".
Art. 7-ter. - "L'articolo 38 del decreto-legge 13 maggio 1976, n.
227, come modificato dalla legge di conversione 29 maggio 1976, n.
336, e' sostituito dal seguente:
"I dipendenti civili e militari dello Stato e di altri enti
pubblici, in servizio presso uffici aventi sede nelle province di
Udine e Pordenone, che hanno presentato domanda di esodo volontario,
ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive
modificazioni, con decorrenza 1 luglio 1976, 1 gennaio 1977, 1 luglio
1977 e 1 gennaio 1978, possono essere, con il loro consenso,
trattenuti in servizio per particolari esigenze fino al 30 giugno
1978.
I predetti dipendenti che comunque abbiano titolo per fruire
dell'esodo volontario ai sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336,
possono a domanda rinunciare all'esodo anticipato e a ogni
conseguente beneficio previsto dalla predetta legge"".
All'articolo 8, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Il Ministro per l'interno ed i prefetti delle province di Udine e
Pordenone, a seconda della rispettiva competenza, hanno facolta' di
disporre trasferimenti d'ufficio di segretari comunali dei comuni
individuati ai sensi degli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13
maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29
maggio 1976, n. 336, ed ai sensi dell'articolo 11 del presente
decreto-legge, nonche' delle comunita' montane costituite
prevalentemente dai comuni sopraindicati e della comunita' collinare
del Friuli, prescindendo dall'osservanza della procedura prevista
dall'articolo 28 della legge 8 giugno 1962, n. 604";
al terzo comma, le parole: "nella qualifica di reggenti" sono
sostituite dalle altre: "nella qualita' di reggenti";
l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
"Ai segretari che prestano servizio nei comuni individuati ai sensi
degli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e
dell'articolo 11 del presente decreto-legge, nonche' nelle comunita'
montane costituite prevalentemente dai comuni sopraindicati e nella
comunita' collinare del Friuli, viene attribuita per gli esercizi
1976 e 1977, con decreto del Ministro per l'interno di concerto con
il Ministro per il tesoro, a decorrere dal 6 maggio 1976, una
indennita' mensile aggiuntiva al trattamento economico in godimento".
All'articolo 9, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente:
"L'apporto di lire 42.000 milioni di cui al comma precedente e'
interamente destinato, in deroga al disposto del secondo comma
dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, come
modificato dalla legge di conversione 29 maggio 1976, n. 336, alla
gestione speciale prevista dallo stesso secondo comma del citato
articolo 2";
al secondo comma, le parole: "eventi sismici di cui al successivo
articolo 12" sono sostituite dalle altre: "eventi sismici dell'anno
1976".
Dopo l'articolo 9, e' inserito il seguente:
Art. 9-bis. - "Le provvidenze di cui all'articolo 2-bis del
decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni,
nella legge 29 maggio 1976, n. 336, si applicano anche alle imprese
artigiane danneggiate a seguito degli eventi sismici del settembre
1976.
Dopo il quarto comma dell'articolo 2-bis del decreto-legge 13
maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29
maggio 1976, n. 336, e' aggiunto il seguente:
"Le imprese artigiane possono altresi' ottenere crediti per la
reintegrazione delle scorte di materie prime e di prodotti finiti,
danneggiati o distrutti dagli eventi sismici".
All'articolo 2-bis del decreto-legge 13 maggio 1976, numero 227,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e'
aggiunto il seguente comma:
"Il fondo centrale di garanzia costituito presso la Cassa per il
credito alle imprese artigiane e' aumentato di lire 1.000 milioni.
Detto importo sara' iscritto nello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro per l'anno 1977 "".
All'articolo 10, sono aggiunti i seguenti commi:
"Nell'articolo 20, secondo comma, del decreto-legge 13 maggio 1976,
n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n.
336, le parole: "6 maggio 1976" sono sostituite con le altre: "15
settembre 1976".
Nei comuni delle province di Udine e Pordenone colpiti dagli eventi
sismici del maggio e del settembre 1976, indicati dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 1976 previsto
dall'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e'
parimenti sospeso fino al 30 giugno 1977 il termine della scadenza
dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito
avente forza esecutiva, emessi prima del 15 settembre 1976, o
comunque prima di tale data pattuiti o autorizzati, scadenti tra tale
data e il 30 giugno 1977, pagabili da debitori domiciliati o
residenti nei comuni stessi".
Dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente:
Art. 10-bis. - "Nell'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 13
maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29
maggio 1976, n. 336, le parole: "eventi sismici del maggio 1976",
sono sostituite dalle parole: "eventi sismici del maggio e settembre
1976"".
L'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
"Nei comuni e nelle frazioni di comuni colpiti dagli eventi sismici
del settembre 1976, diversi da quelli colpiti nel maggio 1976, ed
indicati nell'ambito delle province di Udine e di Pordenone con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i
Ministri per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il lavoro
e previdenza sociale, sentiti la regione ed il commissario
straordinario, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20,
21 e 23 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con
modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, come modificati
dal precedente articolo 10.
Per i comuni indicati nel comma precedente la data del 6 maggio
1976, contenuta nell'articolo 23 del decreto-legge 13 maggio 1976, n.
227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n.
336, e' sostituita da quella del 15 settembre 1976".
Dopo l'articolo 11 e' inserito il seguente:
Art. 11-bis. - "Le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura cureranno, in appendice al bollettino dei protesti
cambiari, apposite pubblicazioni di rettifica a favore di quanti,
residenti o domiciliati nei comuni colpiti dagli eventi sismici del
maggio e del settembre 1976, dimostrino di aver subito protesti di
cambiali o vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini
di scadenza.
Le pubblicazioni di rettifica, da effettuarsi gratuitamente,
possono avere luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata
del protesto".
All'articolo 14, il primo capoverso e' sostituito dal seguente:
"Tutti gli atti della procedura di morte presunta, comprese le
pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale, devono essere eseguiti
gratuitamente e sono esenti dal pagamento dei diritti spettanti agli
uffici di cancelleria e agli ufficiali giudiziari".
All'articolo 16, il secondo comma e' soppresso.
Dopo l'articolo 17, sono inseriti i seguenti:
Art. 17-bis. - "Le disposizioni di cui all'articolo 28 del
decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni,
nella legge 29 maggio 1976, n. 336, si applicano anche per gli eventi
sismici verificatisi nella regione Friuli-Venezia Giulia dopo il
maggio 1976".
Art. 17-ter. - "L'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 13
maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29
maggio 1976, n. 336, e' sostituito dai seguenti:
"La sovvenzione speciale di cui al primo comma e' corrisposta, a
carico del Ministero dell'interno, anche ai mutilati e invalidi
civili, ciechi civili e sordomuti titolari di pensione o assegni ai
sensi delle leggi 30 marzo 1971, n. 118, 26 maggio 1970, n. 381, 27
maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni nonche', a carico del
Ministero del tesoro, ai mutilati e invalidi di guerra titolari di
pensioni o assegni ai sensi delle leggi vigenti. Tale sovvenzione non
e cumulabile con le provvidenze di cui agli articoli 3, 4 e 4-bis.
La sovvenzione di cui al primo comma spetta, con gli stessi criteri
e modalita' ivi previsti, anche ai titolari di sole pensioni a carico
di organismi assicurativi esteri"".
Art. 17-quater. - "Alle vedove di guerra e agli orfani inabili, ai
genitori o collaterali inabili di caduti in guerra titolari di
pensione di guerra, residenti nei comuni indicati ai sensi
dell'articolo 1 e dell'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976,
n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n.
336, nonche' ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto-legge,
che non siano in godimento di altre pensioni e' corrisposta
l'indennita' "una tantum" di cui all'articolo 8 del citato
decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227".
Art. 17-quinquies. - "La rendita a favore dei cittadini
riconosciuti invalidi a seguito degli eventi sismici di cui
all'articolo 39 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito,
con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, si applica con
decorrenza dalla data dell'infortunio.
Le provvidenze di cui al citato articolo 39 del decreto-legge 13
maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29
maggio 1976, n. 336, si applicano anche ai soggetti residenti nei
comuni indicati all'articolo 1 del predetto decreto-legge nonche'
all'articolo 11 del presente decreto".
L'articolo 19 e' sostituito dal seguente:
"I termini di cui agli articoli 7 e 9 del decreto-legge 13 maggio
1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio
1976, n. 336, sono prorogati al 30 giugno 1977.
Le provvidenze di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 7
del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con
modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, sono estese a
tutte le imprese, limitatamente alle prestazioni di lavoro effettuate
nei confronti degli enti pubblici per opere attinenti all'emergenza
ed alla ricostruzione ovvero nei confronti dei soggetti danneggiati
dagli eventi sismici, risultanti tali da attestazione rilasciata dai
comuni competenti".
All'articolo 21, primo comma, dopo le parole: "e' autorizzato" sono
inserite le altre: "d'intesa con il commissario straordinario".
All'articolo 29 e' aggiunto il seguente comma:
"L'agevolazione di cui sopra puo' essere estesa agli assegnatari
dei terreni venduti, con pagamento rateizzato del prezzo, dalla Cassa
per la formazione della proprieta' contadina, dall'Ente regionale per
lo sviluppo dell'agricoltura e dall'Ente nazionale per le Tre
Venezie, per la formazione della proprieta' coltivatrice".
Dopo l'articolo 34, sono inseriti i seguenti articoli:
Art. 34-bis. - "Il primo comma dell'articolo 36 della legge 20
marzo 1975, n. 70, e' sostituito dal seguente:
"Per particolari esigenze della ricerca scientifica, il Consiglio
nazionale delle ricerche, il Comitato nazionale per l'energia
nucleare, l'Istituto nazionale di geofisica e l'Istituto nazionale di
fisica nucleare hanno facolta' di assumere personale di ricerca
avanzata anche di cittadinanza straniera, con contratto a termine di
durata non superiore a cinque anni"".
Art. 34-ter. - "Nei comuni indicati ai sensi dell'articolo 1 e
dell'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336,
nonche' in quelli indicati ai sensi dell'articolo 11 del presente
decreto, la spesa per la fornitura dell'energia elettrica per usi
domestici alle famiglie trasferite negli alloggi mobili o a elementi
componibili, nonche' in quelli requisiti, e per tutta la durata della
permanenza degli stessi, e' posta a carico dello Stato nella misura
del 75 per cento del suo ammontare.
La disposizione di cui al comma precedente si applica a decorrere
dalla prima fatturazione successiva all'entrata in vigore del
presente decreto.
Ai relativi pagamenti in favore dell'Enel si provvede con gli
stanziamenti del fondo di cui all'articolo 2 del presente decreto.
La spesa per la fornitura dell'energia elettrica per gli alloggi
dei senza tetto ubicati nei centri assistenziali istituiti dal
commissario straordinario e' posta a totale carico del fondo
istituito ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto".
All'articolo 36, dopo il primo comma, e' inserito il seguente:
"Negli interventi di cui al secondo comma dell'articolo 42 del
decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni,
nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e' compresa anche l'esecuzione di
varianti tecniche all'attuale tracciato delle strade statali".
Dopo l'articolo 36 sono inseriti i seguenti:
Art. 36-bis. - "Per gli anni 1976, 1977 e 1978, le disposizioni di
cui al primo comma dell'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n.
576, non si applicano nei confronti degli imprenditori che ne
facciano richiesta contestualmente alla presentazione delle relative
dichiarazioni dei redditi ed alleghino alle stesse una attestazione
del sindaco dalla quale risulti che l'azienda, i cui redditi sono
compresi nella dichiarazione, e' stata gravemente danneggiata nella
propria struttura produttiva a causa del sisma.
Nell'ipotesi di cui al comma precedente le riscossioni sono
effettuate a mezzo ruolo senza l'applicazione del disposto degli
articoli 9 e 92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602
del 29 settembre 1973 e successive modifiche".
Art. 36-ter. - "I crediti d'imposta sul reddito delle persone
fisiche aventi domicilio fiscale in uno dei comuni indicati negli
articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito,
con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e
nell'articolo 11 del presente decreto, derivanti dalla dichiarazione
dei redditi posseduti negli anni dal 1975 al 1978 saranno rimborsati,
su richiesta del contribuente, entro sei mesi dal termine di
presentazione della dichiarazione".
Art. 36-quater. - "L'ultimo comma dell'articolo 27 del
decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni,
nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e' sostituito dal seguente:
"Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi gli adempimenti di cui
agli articoli 21, 23, 24, 25, 26 e 35 del citato decreto del
Presidente della Repubblica sono prorogati al 31 dicembre 1976".
Nei confronti dei soggetti di cui agli articoli 1 e 20 del
decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni,
nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e di cui all'articolo 11 del
presente decreto-legge, nelle ipotesi previste dal primo e secondo
comma dell'articolo 26 del suddetto decreto-legge n. 227, sono
prorogati al 31 dicembre 1976 i termini per le registrazioni
cronologiche previste dall'articolo 22 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' i termini
previsti dall'articolo 36 dello stesso decreto del Presidente della
Repubblica".
All'articolo 37, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente:
"E' inoltre prorogato alla stessa data del 31 marzo 1977 il termine
per la presentazione della dichiarazione dei redditi posseduti
nell'anno 1975 dai soggetti indicati nel terzo comma del predetto
articolo 25 che, da apposita dichiarazione rilasciata
dall'amministrazione di appartenenza, risultino essere stati
impegnati nell'opera di soccorso nelle zone terremotate nel periodo
dal 6 maggio al 30 settembre 1976".
All'articolo 38, primo comma, le parole: "31 marzo 1977" sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1977";
al terzo comma la parola: "aprile" e' sostituiti dall'altra:
"luglio";
dopo il terzo comma, sono inseriti i seguenti:
"I consorzi di bonifica sono autorizzati a concedere lo sgravio dei
contributi iscritti a ruolo per le rate afferenti il periodo di
sospensione della riscossione ai sensi del citato articolo 26 del
decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni,
nelle legge 29 maggio 1976, n. 336.
La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere ai predetti
consorzi mutui, garantiti dallo Stato, nei limiti dell'importo delle
rate suddette";
all'ultimo comma, dopo le parole: "dell'articolo 11" sono
aggiunte le seguenti: "del presente decreto-legge".
All'articolo 40, primo comma, dopo la lettera c) sono aggiunte le
seguenti:
"d) le cessioni di rimorchi ad uso abitazione destinati ad essere
utilizzati anche per attivita' imprenditoriali nei comuni indicati
nella precedente lettera a). Su richiesta degli organi di controllo
dell'amministrazione finanziaria, il contribuente deve fornire la
prova risultante da apposita certificazione comunale, della
destinazione data ai rimorchi stessi;
e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate per
il ripristino e la ricostituzione delle scorte vive e morte a favore
delle aziende agricole ammesse ai contributi previsti dalle leggi
statali e regionali riguardanti provvidenze in conseguenza degli
eventi sismici verificatisi nei comuni indicati nella precedente
lettera a);
f) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, anche
professionali, comunque effettuate in relazione alla riparazione,
costruzione o ricostruzione di opere pubbliche o di pubblica
utilita', nonche' in relazione all'attivita' di demolizione e
sgombero delle macerie";
dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:
"Le domande, gli atti, i contratti e i provvedimenti relativi alle
operazioni non considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi
a norma del precedente comma sono esenti dalle imposte di bollo, di
registro, ipotecali e catastali e dalle tasse di concessione
governativa nonche' dagli emolumenti di cui all'articolo 20 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635 e dai
tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. E' fatta salva
l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.
Gli atti e i contratti relativi all'attuazione delle provvidenze
poste in essere dal commissario straordinario sono esenti dalle
imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali nonche' dalle
tasse sulle concessioni governative e da ogni altro diritto";
l'ultimo comma e' sostituito dai seguenti:
"Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cessioni
di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei
soggetti danneggiati dagli eventi sismici, risultanti tali da
attestazione rilasciata dal comune competente nonche' alle cessioni
di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti del
commissario straordinario, di enti pubblici, di enti di assistenza e
beneficenza e di associazioni di categoria che destinano i beni ed i
servizi medesimi ai danneggiati. La destinazione deve risultare da
certificazione del comune.
Fino alla data del 31 dicembre 1977 non sono soggette all'imposta
sul valore aggiunto le importazioni di beni di cui alle lettere b),
c), d), e) ed f) del primo comma, effettuate nei confronti dei
soggetti di cui al precedente comma ed alle condizioni ivi previste.
Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal
6 maggio 1976. Chi abbia assolto o corrisposto in via di rivalsa
l'imposta sul valore aggiunto in relazione ai beni ed ai servizi
importati, acquistati o ricevuti dalla predetta data e fino a quella
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
ha diritto al rimborso dell'imposta da parte dell'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il
comune di residenza dell'avente diritto, sempreche' non si tratti di
beni o servizi importati, acquistati o ricevuti nell'esercizio di
imprese, arti e professioni, per i quali compete il diritto alla
detrazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni".
Dopo l'articolo 41 sono inseriti i seguenti:
Art. 41-bis. - "I benefici previsti dagli articoli 3 e 4 del
decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni,
nella legge 29 maggio 1976, n. 336, si applicano anche ai lavoratori
dipendenti dagli esercenti attivita' professionali ed artistiche.
I benefici previsti dall'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio
1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio
1976, n. 336, nonche' dall'articolo 19 del presente decreto-legge si
applicano anche gli esercenti attivita' professionali ed
artistiche".
Art. 41-ter. - "Gli atti di primo acquisto di terreni o di edifici
anche distrutti o danneggiati situati nei comuni indicati a norma
degli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e
del precedente articolo 11, stipulati fino al 31 dicembre 1980,
nonche' di quelli distrutti o danneggiati a scopo di ricostruzione o
riparazione, sono soggetti alle imposte di registro, ipotecarie e
catastali in misura fissa, a condizione che l'acquirente risulti
danneggiato, abbia la propria residenza nei detti comuni da data
anteriore al 6 maggio 1976 e la conservi alla data dell'acquisto.
Salvo il caso di forza maggiore l'acquirente decade dai benefici
previsti dal comma precedente qualora gli edifici non vengano
ricostruiti o riparati entro tre anni dall'acquisto.
Sulla parte di suolo attigua al fabbricato, la quale ecceda il
doppio dell'area coperta, sono dovute, a costruzione ultimata, le
imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura ordinaria.
Nei comuni dotati di piano regolatore generale o di programma di
fabbricazione, il beneficio si applica all'intera area necessaria per
realizzare i volumi fabbricabili stabiliti dalle norme o prescrizioni
urbanistiche per le zone residenziali.
Per conseguire le agevolazioni tributarie del presente articolo
deve essere prodotta dichiarazione rilasciata in carta semplice dalle
competenti amministrazioni comunali".
Art. 41-quater. - "Nei casi in cui l'attivita' esercitata dalle
imprese sia rimasta sospesa a causa degli eventi sismici, le tasse
sulle concessioni governative relative a licenze, autorizzazioni e
concessioni e; la tassa comunale sull'occupazione degli spazi ed aree
pubbliche a carico delle imprese medesime non sono dovute fino alla
scadenza dell'anno solare in cui e' avvenuta la ripresa
dell'attivita' stessa.
Ai fini dell'imposta comunale sulla pubblicita', e' esclusa la
responsabilita' solidale prevista dall'articolo 7 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, nei confronti di
coloro che hanno sospeso, e limitatamente al periodo di sospensione
derivante dagli eventi sismici, l'attivita' in relazione alla quale
si verifica il presupposto di tale responsabilita'.
La data di ripresa dell'attivita' deve essere comunicata dagli
interessati alle competenti autorita' comunali, a mezzo raccomandata,
non oltre tale data, pena la decadenza dal beneficio.
Per coloro che hanno gia' ripreso l'attivita' interrotta per causa
dei movimenti sismici, l'adempimento di cui sopra deve essere fatto
entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto".
All'articolo 42, il primo comma e' sostituito dal seguente:
"Per i veicoli a motore, autoscafi ed aeromobili indicati negli
articoli 4 e 5 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, come
modificati dalla legge di conversione 14 agosto 1974, n. 346,
immatricolati alla data di entrata in vigore del presente
decreto-legge, e' dovuta per l'anno 1976 un'imposta straordinaria
nelle misure stabilite negli articoli medesimi. L'imposta e' dovuta
anche per i veicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e di
cose con carrozzeria "a furgone finestrato"";
dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
"L'imposta straordinaria prevista dal primo comma deve essere
corrisposta, nelle misure stabilite dalle disposizioni ivi
richiamate, anche per le unita' da diporto nazionali a motore,
ancorche' ausiliario, che abbiano pagato o pagheranno nell'anno 1976
la tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo
1976, n. 51. Con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicare
nella Gazzetta Ufficiale, saranno indicati il termine e le modalita'
per il versamento dell'imposta";
il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Per quanto non diversamente previsto dal presente articolo si
applicano le disposizioni indicate nel primo comma nonche' quelle
degli articoli 5-bis e 5-ter del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251,
convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 346";
l'ultimo comma e' sostituito dai seguenti:
"Sono esclusi dall'imposta straordinaria di cui al primo comma gli
autoveicoli ed i motocicli immatricolati nelle province di Udine e di
Pordenone, nonche' quelli di proprieta' dei terremotati della Valle
del Belice, residenti nei comuni di cui all'articolo 26 della legge 5
febbraio 1970, n. 21.
I rimorchi ad uso abitazione e simili, utilizzati nel territorio
delle province di Udine e Pordenone dai residenti nei comuni
contemplati negli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976,
n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n.
336, sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e
successive modificazioni, fino al 31 dicembre 1977".
All'articolo 44, secondo comma, le parole: "lire 111.850 milioni"
sono sostituite dalle seguenti: "lire 151.350 milioni" e le parole:
"lire 54.000 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "lire 64.500
milioni".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 ottobre 1976
LEONE
ANDREOTTI - COSSIGA -
STAMMATI - MORLINO -
PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO