Legge Ordinaria n. 730 del 30/10/1976 (Pubblicata nella G.U. del 2 novembre 1976 n. 292)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, concernente interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici dell'anno 1976.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Il  decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, concernente interventi
per  le  zone  del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici
dell'anno 1976, e' convertito in legge con le seguenti modificazioni:

  All'articolo 1 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "Le  funzioni  attribuite al commissario straordinario ai sensi dei
commi precedenti cessano il 30 aprile 1977".

  All'articolo  2, terzo comma, le parole: "lire 70.000 milioni" sono
sostituite dalle altre: "lire 100.000 milioni";
    il quinto comma e' soppresso;
    e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "Alla  data  del 30 aprile 1977 la gestione stralcio del fondo e la
correlativa  contabilita'  speciale  sono  affidate al prefetto della
provincia  di  Udine  per  la  definizione  degli impegni assunti dal
commissario  straordinario  ed  il versamento, entro 60 giorni, delle
eventuali  rimanenze  attive  alla  regione Friuli-Venezia Giulia, ai
sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15".

  L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
  "I  cittadini soggetti ad obblighi di leva per gli anni dal 1975 al
1977  residenti,  alla data del 6 maggio 1976, nei comuni indicati ai
sensi  dell'articolo  20  del  decreto-legge  13 maggio 1976, n. 227,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, ed
ai sensi dell'articolo 11 del presente decreto-legge, sono dispensati
dalla prestazione del servizio militare.
  Sono  altresi'  esentati a domanda i cittadini soggetti ad obblighi
di  leva  per  gli  anni dal 1975 al 1977, residenti, alla data del 6
maggio  1976,  nei  comuni  individuati  ai sensi dell'articolo 1 del
decreto-legge  13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni,
nella  legge  29  maggio 1976, n. 336, le cui famiglie abbiano subito
danni  che hanno gravemente inciso sulle loro condizioni economiche a
seguito degli eventi sismici dell'anno 1976.
  I  soggetti  di cui ai due commi precedenti nonche' i cittadini che
devono  ottemperare agli obblighi di leva, residenti, alla data del 6
maggio  1976,  nei  comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13
maggio  1976,  n.  227, convertito, con modificazioni, nella legge 29
maggio  1976,  n.  336,  che  non  abbiano  il requisito previsto dal
precedente   secondo  comma,  sono  arruolati  a  domanda  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi della legge 13 ottobre 1950,
n.  913,  e  successive  modificazioni.  Essi  vengono  impiegati  in
servizio  di  soccorso  e  in  altri  servizi  civili  a favore delle
popolazioni colpite, anche fuori dalle zone sinistrate.
  Coloro  che prestano servizio militare di leva alla data di entrata
in   vigore  del  presente  decreto-legge  e  che  si  trovano  nelle
condizioni previste dai primi due commi sono collocati, a domanda, in
congedo illimitato".

  All'articolo  4 le parole: "Il commissario straordinario coordina e
pianifica,  di  intesa con il presidente della regione Friuli-Venezia
Giulia"  sono  sostituite  dalle altre: "Il commissario straordinario
coordina, di intesa con la regione Friuli-Venezia Giulia".

  L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
  "Lo  stanziamento  destinato alla concessione dei contributi per il
conseguimento   del   pareggio   economico  dei  bilanci  dei  comuni
terremotati  di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1976,
n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n.
336,  e  per  la  concessione  dei  contributi  straordinari  di  cui
all'ultimo  comma  del presente articolo e' elevato da 3.000 a 20.000
milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1976 e 1977.
  I  contributi  previsti dal precedente comma sono concessi anche ai
comuni  di cui all'articolo 11 del presente decreto-legge, nonche' ai
comuni  individuati  ai  sensi  dell'articolo  1 del decreto-legge 13
maggio  1976,  n.  227, convertito, con modificazioni, nella legge 29
maggio 1976, n. 336.
  L'importo  massimo del contributo attribuibile ai comuni di Udine e
Pordenone  per  gli  esercizi  1976  e 1977 e' stabilito nella misura
rispettivamente di lire 1.400 milioni e di lire 650 milioni.
  Con le stesse modalita' di cui all'articolo 13 del decreto-legge 13
maggio  1976,  n.  227, convertito, con modificazioni, nella legge 29
maggio  1976,  n.  336, sono concessi contributi straordinari per gli
esercizi  1976  e  1977  alle  comunita' montane di cui alla legge 13
dicembre   1971,  n.  1102,  costituite  prevalentemente  dai  comuni
indicati  dagli  articoli  1  e  20 del sopra citato decreto-legge 13
maggio  1976,  n.  227, convertito, con modificazioni, nella legge 29
maggio 1976, n. 336, e dall'articolo 11 del presente decreto-legge, e
al  consorzio  dei  comuni denominato comunita' collinare del Friuli,
per  far fronte agli oneri determinati dagli eventi sismici del 1976,
nonche'  ai  comuni  anche  di  altre  province  per i maggiori oneri
conseguenti   alla   istituzione   nel   loro  territorio  di  centri
assistenziali disposta dal commissario straordinario".

  All'articolo  6,  ultimo  comma, la parola: "esserci" e' sostituita
dall'altra: "esservi".

  All'articolo 7, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  "Per  le  prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale di
cui  al  primo comma e da quello degli uffici operanti nelle province
di  Udine  e  Pordenone,  comunque  a  disposizione  del  commissario
straordinario  per  le  speciali  esigenze  di  cui allo stesso primo
comma, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto-legge 3
luglio 1976, n. 463, convertito nella legge 10 agosto 1976, n. 557";
    e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "Per le prestazioni di lavoro straordinario rese successivamente al
19  settembre 1976 dal personale con sede ordinaria di servizio nelle
localita'  previste  dal  primo comma, in relazione alle esigenze ivi
indicate,  non  trovano applicazione i limiti stabiliti dall'articolo
3, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica
5 giugno 1965, n. 749".

  Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:
  Art.  7-bis.  -  "Per  il  personale  militare impiegato in servizi
collettivi  nelle  localita'  delle  province  di  Udine  e Pordenone
l'indennita'  di  cui all'articolo 1 della legge 22 dicembre 1969, n.
967,  e  l'indennita'  di  cui  all'articolo 5 della legge 3 novembre
1963,  n. 1543, come modificato dall'articolo 1 della legge 31 maggio
1975,  n.  204, spettanti in relazione all'articolo 21 della legge 27
maggio  1970, n. 365, sono aumentate del 50 per cento, con un aumento
minimo giornaliero di lire 500, a decorrere dal 20 settembre 1976.
  Al   personale  militare  impegnato  nei  cantieri  di  lavoro  per
concorrere  allo  sgombero  delle  macerie  e  alla  edificazione dei
villaggi   e   delle   case   prefabbricate   nonche'   all'opera  di
ricostruzione  del  Friuli, che non abbia diritto all'equo indennizzo
previsto  dalla  legge  23  dicembre  1970,  n.  1094, sono estese le
disposizioni di quest'ultima legge".
  Art.  7-ter.  - "L'articolo 38 del decreto-legge 13 maggio 1976, n.
227,  come  modificato  dalla legge di conversione 29 maggio 1976, n.
336, e' sostituito dal seguente:
  "I  dipendenti  civili  e  militari  dello  Stato  e  di altri enti
pubblici,  in  servizio  presso  uffici aventi sede nelle province di
Udine  e Pordenone, che hanno presentato domanda di esodo volontario,
ai   sensi   della  legge  24  maggio  1970,  n.  336,  e  successive
modificazioni, con decorrenza 1 luglio 1976, 1 gennaio 1977, 1 luglio
1977  e  1  gennaio  1978,  possono  essere,  con  il  loro consenso,
trattenuti  in  servizio  per  particolari esigenze fino al 30 giugno
1978.
  I  predetti  dipendenti  che  comunque  abbiano  titolo  per fruire
dell'esodo  volontario  ai  sensi della legge 24 maggio 1970, n. 336,
possono   a   domanda   rinunciare  all'esodo  anticipato  e  a  ogni
conseguente beneficio previsto dalla predetta legge"".

  All'articolo 8, il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "Il  Ministro per l'interno ed i prefetti delle province di Udine e
Pordenone,  a  seconda della rispettiva competenza, hanno facolta' di
disporre  trasferimenti  d'ufficio  di  segretari comunali dei comuni
individuati  ai  sensi  degli  articoli  1  e 20 del decreto-legge 13
maggio  1976,  n.  227, convertito, con modificazioni, nella legge 29
maggio  1976,  n.  336,  ed  ai  sensi  dell'articolo 11 del presente
decreto-legge,    nonche'    delle   comunita'   montane   costituite
prevalentemente  dai comuni sopraindicati e della comunita' collinare
del  Friuli,  prescindendo  dall'osservanza  della procedura prevista
dall'articolo 28 della legge 8 giugno 1962, n. 604";
    al  terzo  comma,  le  parole: "nella qualifica di reggenti" sono
sostituite dalle altre: "nella qualita' di reggenti";
    l'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
  "Ai segretari che prestano servizio nei comuni individuati ai sensi
degli  articoli  1  e  20  del  decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227,
convertito,  con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e
dell'articolo  11 del presente decreto-legge, nonche' nelle comunita'
montane  costituite  prevalentemente dai comuni sopraindicati e nella
comunita'  collinare  del  Friuli,  viene attribuita per gli esercizi
1976  e  1977, con decreto del Ministro per l'interno di concerto con
il  Ministro  per  il  tesoro,  a  decorrere  dal  6 maggio 1976, una
indennita' mensile aggiuntiva al trattamento economico in godimento".

  All'articolo 9, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente:
  "L'apporto  di  lire  42.000  milioni di cui al comma precedente e'
interamente  destinato,  in  deroga  al  disposto  del  secondo comma
dell'articolo  2  del  decreto-legge  13  maggio  1976,  n. 227, come
modificato  dalla  legge  di conversione 29 maggio 1976, n. 336, alla
gestione  speciale  prevista  dallo  stesso  secondo comma del citato
articolo 2";
    al secondo comma, le parole: "eventi sismici di cui al successivo
articolo  12"  sono sostituite dalle altre: "eventi sismici dell'anno
1976".

  Dopo l'articolo 9, e' inserito il seguente:
  Art.  9-bis.  -  "Le  provvidenze  di  cui  all'articolo  2-bis del
decreto-legge  13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni,
nella  legge  29 maggio 1976, n. 336, si applicano anche alle imprese
artigiane  danneggiate  a  seguito degli eventi sismici del settembre
1976.
  Dopo  il  quarto  comma  dell'articolo  2-bis  del decreto-legge 13
maggio  1976,  n.  227, convertito, con modificazioni, nella legge 29
maggio 1976, n. 336, e' aggiunto il seguente:
  "Le  imprese  artigiane  possono  altresi'  ottenere crediti per la
reintegrazione  delle  scorte  di materie prime e di prodotti finiti,
danneggiati o distrutti dagli eventi sismici".
  All'articolo  2-bis  del  decreto-legge 13 maggio 1976, numero 227,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e'
aggiunto il seguente comma:
  "Il  fondo  centrale  di garanzia costituito presso la Cassa per il
credito  alle  imprese  artigiane e' aumentato di lire 1.000 milioni.
Detto  importo  sara'  iscritto nello stato di previsione della spesa
del Ministero del tesoro per l'anno 1977 "".

  All'articolo 10, sono aggiunti i seguenti commi:
  "Nell'articolo 20, secondo comma, del decreto-legge 13 maggio 1976,
n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n.
336,  le  parole:  "6  maggio 1976" sono sostituite con le altre: "15
settembre 1976".
  Nei comuni delle province di Udine e Pordenone colpiti dagli eventi
sismici  del  maggio  e  del settembre 1976, indicati dal decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  18  maggio  1976  previsto
dall'articolo   20   del   decreto-legge  13  maggio  1976,  n.  227,
convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e'
parimenti  sospeso  fino  al 30 giugno 1977 il termine della scadenza
dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito
avente  forza  esecutiva,  emessi  prima  del  15  settembre  1976, o
comunque prima di tale data pattuiti o autorizzati, scadenti tra tale
data  e  il  30  giugno  1977,  pagabili  da  debitori  domiciliati o
residenti nei comuni stessi".

  Dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente:
  Art.  10-bis. - "Nell'articolo 1, primo comma, del decreto-legge 13
maggio  1976,  n.  227, convertito, con modificazioni, nella legge 29
maggio  1976,  n.  336,  le parole: "eventi sismici del maggio 1976",
sono  sostituite dalle parole: "eventi sismici del maggio e settembre
1976"".

  L'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
  "Nei comuni e nelle frazioni di comuni colpiti dagli eventi sismici
del  settembre  1976,  diversi  da quelli colpiti nel maggio 1976, ed
indicati  nell'ambito  delle  province  di  Udine  e di Pordenone con
decreto  del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i
Ministri per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il lavoro
e   previdenza   sociale,   sentiti  la  regione  ed  il  commissario
straordinario,  si applicano le disposizioni di cui agli articoli 20,
21  e  23  del  decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  29 maggio 1976, n. 336, come modificati
dal precedente articolo 10.
  Per  i  comuni  indicati  nel comma precedente la data del 6 maggio
1976, contenuta nell'articolo 23 del decreto-legge 13 maggio 1976, n.
227,  convertito,  con  modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n.
336, e' sostituita da quella del 15 settembre 1976".

  Dopo l'articolo 11 e' inserito il seguente:
  Art.  11-bis.  -  "Le camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura  cureranno,  in  appendice  al  bollettino  dei  protesti
cambiari,  apposite  pubblicazioni  di  rettifica a favore di quanti,
residenti  o  domiciliati nei comuni colpiti dagli eventi sismici del
maggio  e  del  settembre 1976, dimostrino di aver subito protesti di
cambiali  o  vaglia cambiari ricompresi nella sospensione dei termini
di scadenza.
  Le   pubblicazioni  di  rettifica,  da  effettuarsi  gratuitamente,
possono avere luogo anche ad istanza di chi abbia richiesto la levata
del protesto".

  All'articolo  14,  il  primo  capoverso e' sostituito dal seguente:
"Tutti  gli  atti  della  procedura  di  morte  presunta, comprese le
pubblicazioni   nella  Gazzetta  Ufficiale,  devono  essere  eseguiti
gratuitamente  e sono esenti dal pagamento dei diritti spettanti agli
uffici di cancelleria e agli ufficiali giudiziari".

  All'articolo 16, il secondo comma e' soppresso.

  Dopo l'articolo 17, sono inseriti i seguenti:
  Art.  17-bis.  -  "Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  28  del
decreto-legge  13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni,
nella legge 29 maggio 1976, n. 336, si applicano anche per gli eventi
sismici  verificatisi  nella  regione  Friuli-Venezia  Giulia dopo il
maggio 1976".
  Art. 17-ter. - "L'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 13
maggio  1976,  n.  227, convertito, con modificazioni, nella legge 29
maggio 1976, n. 336, e' sostituito dai seguenti:
  "La  sovvenzione  speciale  di cui al primo comma e' corrisposta, a
carico  del  Ministero  dell'interno,  anche  ai  mutilati e invalidi
civili,  ciechi  civili e sordomuti titolari di pensione o assegni ai
sensi  delle  leggi 30 marzo 1971, n. 118, 26 maggio 1970, n. 381, 27
maggio 1970, n. 382, e successive modificazioni nonche', a carico del
Ministero  del  tesoro,  ai mutilati e invalidi di guerra titolari di
pensioni o assegni ai sensi delle leggi vigenti. Tale sovvenzione non
e cumulabile con le provvidenze di cui agli articoli 3, 4 e 4-bis.
  La sovvenzione di cui al primo comma spetta, con gli stessi criteri
e modalita' ivi previsti, anche ai titolari di sole pensioni a carico
di organismi assicurativi esteri"".
  Art.  17-quater. - "Alle vedove di guerra e agli orfani inabili, ai
genitori  o  collaterali  inabili  di  caduti  in  guerra titolari di
pensione   di   guerra,   residenti  nei  comuni  indicati  ai  sensi
dell'articolo  1 e dell'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976,
n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n.
336,  nonche'  ai  sensi dell'articolo 11 del presente decreto-legge,
che   non  siano  in  godimento  di  altre  pensioni  e'  corrisposta
l'indennita'   "una   tantum"   di  cui  all'articolo  8  del  citato
decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227".
  Art.   17-quinquies.   -   "La   rendita  a  favore  dei  cittadini
riconosciuti   invalidi   a  seguito  degli  eventi  sismici  di  cui
all'articolo 39 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito,
con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, si applica con
decorrenza dalla data dell'infortunio.
  Le  provvidenze  di  cui al citato articolo 39 del decreto-legge 13
maggio  1976,  n.  227, convertito, con modificazioni, nella legge 29
maggio  1976,  n.  336,  si applicano anche ai soggetti residenti nei
comuni  indicati  all'articolo  1  del predetto decreto-legge nonche'
all'articolo 11 del presente decreto".

  L'articolo 19 e' sostituito dal seguente:
  "I  termini  di cui agli articoli 7 e 9 del decreto-legge 13 maggio
1976,  n.  227,  convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio
1976, n. 336, sono prorogati al 30 giugno 1977.
  Le  provvidenze di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 7
del   decreto-legge   13   maggio   1976,  n.  227,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  29  maggio  1976, n. 336, sono estese a
tutte le imprese, limitatamente alle prestazioni di lavoro effettuate
nei  confronti  degli enti pubblici per opere attinenti all'emergenza
ed  alla  ricostruzione ovvero nei confronti dei soggetti danneggiati
dagli  eventi sismici, risultanti tali da attestazione rilasciata dai
comuni competenti".

  All'articolo 21, primo comma, dopo le parole: "e' autorizzato" sono
inserite le altre: "d'intesa con il commissario straordinario".

  All'articolo 29 e' aggiunto il seguente comma:
  "L'agevolazione  di  cui  sopra puo' essere estesa agli assegnatari
dei terreni venduti, con pagamento rateizzato del prezzo, dalla Cassa
per la formazione della proprieta' contadina, dall'Ente regionale per
lo  sviluppo  dell'agricoltura  e  dall'Ente  nazionale  per  le  Tre
Venezie, per la formazione della proprieta' coltivatrice".

  Dopo l'articolo 34, sono inseriti i seguenti articoli:
  Art.  34-bis.  -  "Il  primo  comma dell'articolo 36 della legge 20
marzo 1975, n. 70, e' sostituito dal seguente:
  "Per  particolari  esigenze della ricerca scientifica, il Consiglio
nazionale   delle  ricerche,  il  Comitato  nazionale  per  l'energia
nucleare, l'Istituto nazionale di geofisica e l'Istituto nazionale di
fisica  nucleare  hanno  facolta'  di  assumere  personale di ricerca
avanzata  anche di cittadinanza straniera, con contratto a termine di
durata non superiore a cinque anni"".
  Art.  34-ter.  -  "Nei  comuni  indicati ai sensi dell'articolo 1 e
dell'articolo   20   del   decreto-legge  13  maggio  1976,  n.  227,
convertito,  con  modificazioni,  nella legge 29 maggio 1976, n. 336,
nonche'  in  quelli  indicati  ai sensi dell'articolo 11 del presente
decreto,  la  spesa  per  la fornitura dell'energia elettrica per usi
domestici  alle famiglie trasferite negli alloggi mobili o a elementi
componibili, nonche' in quelli requisiti, e per tutta la durata della
permanenza  degli  stessi, e' posta a carico dello Stato nella misura
del 75 per cento del suo ammontare.
  La  disposizione  di cui al comma precedente si applica a decorrere
dalla   prima  fatturazione  successiva  all'entrata  in  vigore  del
presente decreto.
  Ai  relativi  pagamenti  in  favore  dell'Enel  si provvede con gli
stanziamenti del fondo di cui all'articolo 2 del presente decreto.
  La  spesa  per  la fornitura dell'energia elettrica per gli alloggi
dei  senza  tetto  ubicati  nei  centri  assistenziali  istituiti dal
commissario   straordinario  e'  posta  a  totale  carico  del  fondo
istituito ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto".

  All'articolo 36, dopo il primo comma, e' inserito il seguente:
  "Negli  interventi  di  cui  al  secondo comma dell'articolo 42 del
decreto-legge  13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni,
nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e' compresa anche l'esecuzione di
varianti tecniche all'attuale tracciato delle strade statali".

  Dopo l'articolo 36 sono inseriti i seguenti:
  Art.  36-bis. - "Per gli anni 1976, 1977 e 1978, le disposizioni di
cui  al  primo comma dell'articolo 17 della legge 2 dicembre 1975, n.
576,  non  si  applicano  nei  confronti  degli  imprenditori  che ne
facciano  richiesta contestualmente alla presentazione delle relative
dichiarazioni  dei  redditi ed alleghino alle stesse una attestazione
del  sindaco  dalla  quale  risulti che l'azienda, i cui redditi sono
compresi  nella  dichiarazione, e' stata gravemente danneggiata nella
propria struttura produttiva a causa del sisma.
  Nell'ipotesi  di  cui  al  comma  precedente  le  riscossioni  sono
effettuate  a  mezzo  ruolo  senza  l'applicazione del disposto degli
articoli  9  e  92 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602
del 29 settembre 1973 e successive modifiche".
  Art.  36-ter.  -  "I  crediti  d'imposta  sul reddito delle persone
fisiche  aventi  domicilio  fiscale  in uno dei comuni indicati negli
articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito,
con   modificazioni,   nella   legge   29  maggio  1976,  n.  336,  e
nell'articolo  11 del presente decreto, derivanti dalla dichiarazione
dei redditi posseduti negli anni dal 1975 al 1978 saranno rimborsati,
su  richiesta  del  contribuente,  entro  sei  mesi  dal  termine  di
presentazione della dichiarazione".
  Art.   36-quater.   -   "L'ultimo   comma   dell'articolo   27  del
decreto-legge  13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni,
nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e' sostituito dal seguente:
  "Nell'ipotesi  di  cui  ai  precedenti commi gli adempimenti di cui
agli  articoli  21,  23,  24,  25,  26  e  35  del citato decreto del
Presidente della Repubblica sono prorogati al 31 dicembre 1976".
  Nei  confronti  dei  soggetti  di  cui  agli  articoli  1  e 20 del
decreto-legge  13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni,
nella  legge  29  maggio  1976,  n. 336, e di cui all'articolo 11 del
presente  decreto-legge,  nelle  ipotesi previste dal primo e secondo
comma  dell'articolo  26  del  suddetto  decreto-legge  n.  227, sono
prorogati  al  31  dicembre  1976  i  termini  per  le  registrazioni
cronologiche  previste  dall'articolo  22  del decreto del Presidente
della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  600,  nonche'  i termini
previsti  dall'articolo  36 dello stesso decreto del Presidente della
Repubblica".

  All'articolo 37, dopo il primo comma, e' aggiunto il seguente:
  "E' inoltre prorogato alla stessa data del 31 marzo 1977 il termine
per  la  presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi  posseduti
nell'anno  1975  dai  soggetti  indicati nel terzo comma del predetto
articolo    25    che,    da    apposita   dichiarazione   rilasciata
dall'amministrazione   di   appartenenza,   risultino   essere  stati
impegnati  nell'opera  di soccorso nelle zone terremotate nel periodo
dal 6 maggio al 30 settembre 1976".

  All'articolo  38,  primo  comma,  le  parole:  "31 marzo 1977" sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 1977";
    al  terzo  comma  la  parola:  "aprile" e' sostituiti dall'altra:
"luglio";
    dopo il terzo comma, sono inseriti i seguenti:
  "I consorzi di bonifica sono autorizzati a concedere lo sgravio dei
contributi  iscritti  a  ruolo  per  le  rate afferenti il periodo di
sospensione  della  riscossione  ai  sensi del citato articolo 26 del
decreto-legge  13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni,
nelle legge 29 maggio 1976, n. 336.
  La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere ai predetti
consorzi  mutui, garantiti dallo Stato, nei limiti dell'importo delle
rate suddette";
    all'ultimo   comma,  dopo  le  parole:  "dell'articolo  11"  sono
aggiunte le seguenti: "del presente decreto-legge".

  All'articolo  40,  primo comma, dopo la lettera c) sono aggiunte le
seguenti:
    "d) le cessioni di rimorchi ad uso abitazione destinati ad essere
utilizzati  anche  per  attivita' imprenditoriali nei comuni indicati
nella  precedente  lettera a). Su richiesta degli organi di controllo
dell'amministrazione  finanziaria,  il  contribuente  deve fornire la
prova   risultante   da   apposita   certificazione  comunale,  della
destinazione data ai rimorchi stessi;
    e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate per
il  ripristino e la ricostituzione delle scorte vive e morte a favore
delle  aziende  agricole  ammesse  ai contributi previsti dalle leggi
statali  e  regionali  riguardanti  provvidenze  in conseguenza degli
eventi  sismici  verificatisi  nei  comuni  indicati nella precedente
lettera a);
    f)  le  cessioni  di  beni  e  le  prestazioni  di servizi, anche
professionali,  comunque  effettuate  in  relazione alla riparazione,
costruzione   o  ricostruzione  di  opere  pubbliche  o  di  pubblica
utilita',   nonche'  in  relazione  all'attivita'  di  demolizione  e
sgombero delle macerie";
    dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:
  "Le  domande, gli atti, i contratti e i provvedimenti relativi alle
operazioni  non considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi
a  norma  del precedente comma sono esenti dalle imposte di bollo, di
registro,   ipotecali  e  catastali  e  dalle  tasse  di  concessione
governativa  nonche'  dagli  emolumenti  di  cui  all'articolo 20 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635 e dai
tributi  speciali  di  cui  alla  tabella  A  allegata al decreto del
Presidente  della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. E' fatta salva
l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.
  Gli  atti  e  i contratti relativi all'attuazione delle provvidenze
poste  in  essere  dal  commissario  straordinario  sono esenti dalle
imposte  di  bollo, di registro, ipotecarie e catastali nonche' dalle
tasse sulle concessioni governative e da ogni altro diritto";
    l'ultimo comma e' sostituito dai seguenti:
  "Le  disposizioni  del presente articolo si applicano alle cessioni
di  beni  ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei
soggetti   danneggiati  dagli  eventi  sismici,  risultanti  tali  da
attestazione  rilasciata  dal comune competente nonche' alle cessioni
di  beni  ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti del
commissario  straordinario, di enti pubblici, di enti di assistenza e
beneficenza  e di associazioni di categoria che destinano i beni ed i
servizi  medesimi  ai  danneggiati. La destinazione deve risultare da
certificazione del comune.
  Fino  alla  data del 31 dicembre 1977 non sono soggette all'imposta
sul  valore  aggiunto le importazioni di beni di cui alle lettere b),
c),  d),  e)  ed  f)  del  primo  comma, effettuate nei confronti dei
soggetti di cui al precedente comma ed alle condizioni ivi previste.
  Le  disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal
6  maggio  1976.  Chi  abbia  assolto o corrisposto in via di rivalsa
l'imposta  sul  valore  aggiunto  in  relazione ai beni ed ai servizi
importati,  acquistati o ricevuti dalla predetta data e fino a quella
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
ha   diritto   al   rimborso   dell'imposta   da  parte  dell'ufficio
dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il
comune  di residenza dell'avente diritto, sempreche' non si tratti di
beni  o  servizi  importati,  acquistati o ricevuti nell'esercizio di
imprese,  arti  e  professioni,  per  i quali compete il diritto alla
detrazione ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni".

  Dopo l'articolo 41 sono inseriti i seguenti:
  Art.  41-bis.  -  "I  benefici  previsti  dagli  articoli 3 e 4 del
decreto-legge  13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni,
nella  legge 29 maggio 1976, n. 336, si applicano anche ai lavoratori
dipendenti dagli esercenti attivita' professionali ed artistiche.
  I  benefici  previsti  dall'articolo  7 del decreto-legge 13 maggio
1976,  n.  227,  convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio
1976, n. 336, nonche' dall'articolo 19 del presente decreto-legge si
  applicano   anche   gli   esercenti   attivita'   professionali  ed
  artistiche".
Art. 41-ter. - "Gli atti di primo acquisto di terreni o di edifici
anche  distrutti  o  danneggiati  situati nei comuni indicati a norma
degli  articoli  1  e  20  del  decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227,
convertito,  con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e
del  precedente  articolo  11,  stipulati  fino  al 31 dicembre 1980,
nonche'  di quelli distrutti o danneggiati a scopo di ricostruzione o
riparazione,  sono  soggetti  alle  imposte di registro, ipotecarie e
catastali  in  misura  fissa,  a  condizione che l'acquirente risulti
danneggiato,  abbia  la  propria  residenza  nei detti comuni da data
anteriore al 6 maggio 1976 e la conservi alla data dell'acquisto.
  Salvo  il  caso  di forza maggiore l'acquirente decade dai benefici
previsti  dal  comma  precedente  qualora  gli  edifici  non  vengano
ricostruiti o riparati entro tre anni dall'acquisto.
  Sulla  parte  di  suolo  attigua  al fabbricato, la quale ecceda il
doppio  dell'area  coperta,  sono  dovute, a costruzione ultimata, le
imposte di registro, ipotecarie e catastali nella misura ordinaria.
  Nei  comuni  dotati  di piano regolatore generale o di programma di
fabbricazione, il beneficio si applica all'intera area necessaria per
realizzare i volumi fabbricabili stabiliti dalle norme o prescrizioni
urbanistiche per le zone residenziali.
  Per  conseguire  le  agevolazioni  tributarie del presente articolo
deve essere prodotta dichiarazione rilasciata in carta semplice dalle
competenti amministrazioni comunali".
  Art.  41-quater.  -  "Nei  casi in cui l'attivita' esercitata dalle
imprese  sia  rimasta  sospesa a causa degli eventi sismici, le tasse
sulle  concessioni  governative  relative a licenze, autorizzazioni e
concessioni e; la tassa comunale sull'occupazione degli spazi ed aree
pubbliche  a  carico delle imprese medesime non sono dovute fino alla
scadenza   dell'anno   solare   in   cui   e'   avvenuta  la  ripresa
dell'attivita' stessa.
  Ai  fini  dell'imposta  comunale  sulla  pubblicita', e' esclusa la
responsabilita'  solidale  prevista  dall'articolo  7 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, nei confronti di
coloro  che  hanno sospeso, e limitatamente al periodo di sospensione
derivante  dagli  eventi sismici, l'attivita' in relazione alla quale
si verifica il presupposto di tale responsabilita'.
  La  data  di  ripresa  dell'attivita'  deve essere comunicata dagli
interessati alle competenti autorita' comunali, a mezzo raccomandata,
non oltre tale data, pena la decadenza dal beneficio.
  Per  coloro che hanno gia' ripreso l'attivita' interrotta per causa
dei  movimenti  sismici, l'adempimento di cui sopra deve essere fatto
entro 15 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto".

  All'articolo 42, il primo comma e' sostituito dal seguente:
  "Per  i  veicoli  a  motore, autoscafi ed aeromobili indicati negli
articoli  4  e  5  del  decreto-legge  6  luglio  1974,  n. 251, come
modificati  dalla  legge  di  conversione  14  agosto  1974,  n. 346,
immatricolati   alla   data   di   entrata  in  vigore  del  presente
decreto-legge,  e'  dovuta  per  l'anno 1976 un'imposta straordinaria
nelle  misure  stabilite negli articoli medesimi. L'imposta e' dovuta
anche  per  i  veicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e di
cose con carrozzeria "a furgone finestrato"";
    dopo il secondo comma e' inserito il seguente:
  "L'imposta  straordinaria  prevista  dal  primo  comma  deve essere
corrisposta,   nelle   misure   stabilite   dalle   disposizioni  ivi
richiamate,  anche  per  le  unita'  da  diporto  nazionali a motore,
ancorche'  ausiliario, che abbiano pagato o pagheranno nell'anno 1976
la  tassa di stazionamento di cui all'articolo 17 della legge 6 marzo
1976,  n.  51. Con decreto del Ministro per le finanze, da pubblicare
nella  Gazzetta Ufficiale, saranno indicati il termine e le modalita'
per il versamento dell'imposta";
    il terzo comma e' sostituito dal seguente:
  "Per  quanto  non  diversamente  previsto  dal presente articolo si
applicano  le  disposizioni  indicate  nel primo comma nonche' quelle
degli articoli 5-bis e 5-ter del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251,
convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 346";
    l'ultimo comma e' sostituito dai seguenti:
  "Sono  esclusi dall'imposta straordinaria di cui al primo comma gli
autoveicoli ed i motocicli immatricolati nelle province di Udine e di
Pordenone,  nonche'  quelli di proprieta' dei terremotati della Valle
del Belice, residenti nei comuni di cui all'articolo 26 della legge 5
febbraio 1970, n. 21.
  I  rimorchi  ad  uso abitazione e simili, utilizzati nel territorio
delle  province  di  Udine  e  Pordenone  dai  residenti  nei  comuni
contemplati  negli  articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976,
n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n.
336,  sono esenti dal pagamento della tassa di circolazione di cui al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e
successive modificazioni, fino al 31 dicembre 1977".

  All'articolo  44,  secondo comma, le parole: "lire 111.850 milioni"
sono  sostituite  dalle seguenti: "lire 151.350 milioni" e le parole:
"lire  54.000  milioni"  sono sostituite dalle seguenti: "lire 64.500
milioni".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 30 ottobre 1976

                                LEONE

                                                ANDREOTTI - COSSIGA -
STAMMATI - MORLINO -
PANDOLFI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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