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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le opere per la salvaguardia del carattere storico, monumentale,
artistico e paesistico della citta' di Siena nonche' per il
risanamento civico e per il restauro urbanistico, a norma della
presente legge, sono eseguite a totale carico dello Stato, ovvero a
carico del comune, delle storiche contrade e dei privati che
beneficeranno dei contributi previsti dalla presente legge.