Legge Ordinaria n. 751 del 12/11/1976 (Pubblicata nella G.U. del 15 novembre 1976 n. 304)
Norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nei  casi in cui il reddito complessivo lordo dichiarato per l'anno
1974  ai  fini  dell'imposta  sul  reddito  delle persone fisiche era
comprensivo  dei  redditi  della  moglie del dichiarante ciascuno dei
coniugi  puo'  chiedere che l'imposta sia applicata separatamente nei
propri  confronti,  presentando  apposita  dichiarazione, a norma del
successivo  articolo  2  e  nel  termine  ivi  stabilito, allo stesso
ufficio  delle imposte al quale era stata presentata la dichiarazione
unica.  In  tale  caso, ancorche' la richiesta sia stata fatta da uno
solo  dei  coniugi,  l'imposta  si; applica separatamente sul reddito
complessivo netto di ciascuno di essi.
  I  redditi  dei figli minori, ancorche' conviventi con uno solo dei
coniugi,  sono  imputati  a  ciascuno  di  questi  per meta' del loro
ammontare.
  Gli  oneri  previsti  dall'articolo  10  del decreto del Presidente
della  Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, risultanti dai documenti
allegati  alla dichiarazione unica presentata nell'anno 1975, nonche'
quelli  previsti  dallo  articolo 85 del decreto del Presidente della
Repubblica  29  settembre  1973,  n. 597, sono deducibili dal reddito
complessivo  del  coniuge  che  li ha sostenuti; quelli sostenuti dai
figli  minori  sono  deducibili da ciascun coniuge per meta' del loro
ammontare.
  Sull'imposta corrispondente al reddito complessivo netto di ciascun
coniuge si applicano per intero la detrazione di cui al n. 1 e per la
meta' quelle di cui al n. 3 dell'articolo 15 del suddetto decreto; le
detrazioni  di  cui  agli  articoli  16  e 18 del decreto medesimo si
applicano nella misura spettante a ciascuno dei coniugi. Dall'imposta
stessa  si  scomputano  le ritenute di acconto operate sui redditi di
ciascuno  dei coniugi e, per meta' del loro ammontare, quelle operate
sui redditi dei figli minori.
  Le  somme  gia'  pagate  per  l'imposta  sul  reddito delle persone
fisiche  iscritta  a ruolo per l'anno 1974 si detraggono dall'imposta
liquidata nei confronti del marito a norma dei commi precedenti.
  All'imposta determinata ai sensi dei commi precedenti nei confronti
di  ciascuno  dei  coniugi  non  si  applica  l'ulteriore  detrazione
prevista dal secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio
1974,  n.  259,  convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto
1974, n. 384.
 

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