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Legge Ordinaria n. 769 del 16/11/1976 (Pubblicata nella G.U. del 24 novembre 1976 n. 313)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 1976, n. 698, concernente integrazione dell'articolo 5 della legge 2 maggio 1976, n. 183, in ordine alla composizione del consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 1976, n. 698, concernente integrazione dell'articolo 5 della legge 2 maggio 1976, n. 183, in ordine alla composizione del consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico E' convertito in legge il decreto-legge 10 ottobre 1976, n. 698, concernente integrazione dell'articolo 5 della legge 2 maggio 1976, n. 183, con le seguenti modificazioni: L'articolo 1 e' sostituito dal seguente: Art. 1. - Dopo il quarto comma dell'articolo 5 della legge 2 maggio 1976, n. 183, sono aggiunti i seguenti: "I membri del consiglio di amministrazione designati dalle regioni, di cui al precedente comma, non possono essere prescelti tra i consiglieri regionali. Per la prima costituzione del consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno, ove alcune delle regioni di cui al quarto comma del presente articolo non abbiano provveduto alla designazione dell'esperto di cui al terzo comma dell'articolo medesimo, o abbiano designato un consigliere regionale, si intende designato il dirigente piu' anziano nella qualifica dell'assessorato preposto ai problemi della programmazione e dello sviluppo economico della regione inadempiente. Il componente del consiglio di amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno cosi' designato decade automaticamente dalla nomina non appena la regione interessata provveda alla designazione dell'esperto di sua competenza". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 16 novembre 1976 LEONE ANDREOTTI - DE MITA Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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