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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il quarto comma dell'articolo 130 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nel testo di cui all'articolo 51,
terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1970, n. 1077, e' sostituito dal seguente:
"Gli impiegati delle carriere ausiliarie possono essere destinati a
prestare servizio presso gli uffici all'estero per un periodo non
superiore a dieci anni ed entro un limite massimo complessivo fissato
dal regolamento, sempre che abbiano compiuto un anno e mezzo di
servizio presso l'amministrazione centrale. Dopo un periodo di
servizio all'estero non possono esservi nuovamente destinati se non
dopo un periodo di almeno due anni di servizio al Ministero".