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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 15 ottobre 1976, n. 704,
concernente la repressione dell'accaparramento di merci di largo
consumo e di altre manovre speculative, nel seguente testo:
Articolo 1. - Dopo l'articolo 501 del codice penale e' inserito
il seguente:
"Art. 501-bis - (Manovre speculative su merci). - Fuori dei casi
previsti dall'articolo precedente, chiunque, nell'esercizio di
qualsiasi attivita' produttiva o commerciale, compie manovre
speculative ovvero occulta, accaparra od incetta materie prime,
generi alimentari di largo consumo o prodotti di prima necessita', in
modo atto a determinarne la rarefazione o il rincaro sul mercato
interno, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa da uno a cinquanta milioni di lire.
Alla stessa pena soggiace chiunque, in presenza di fenomeni di
rarefazione o rincaro sul mercato interno delle merci indicate nella
prima parte del presente articolo e nell'esercizio delle medesime
attivita', ne sottrae alla utilizzazione o al consumo rilevanti
quantita'.
L'autorita' giudiziaria competente e, in caso di flagranza, anche
gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria procedono al sequestro
delle merci, osservando le norme sull'istruzione formale. L'autorita'
giudiziaria competente dispone la vendita coattiva immediata delle
merci stesse nelle forme di cui all'articolo 625 del codice di
procedura penale.
La condanna importa l'interdizione dall'esercizio di attivita'
commerciali o industriali per le quali sia richiesto uno speciale
permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza da
parte dell'autorita' e la pubblicazione della sentenza".
Articolo 2. - L'articolo 501 del codice penale e' sostituito dal
seguente:
"Art. 501 - (Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico
mercato o nelle borse di commercio).
Chiunque, al fine di turbare il mercato interno dei valori o delle
merci, pubblica o altrimenti divulga notizie false, esagerate o
tendenziose o adopera altri artifici atti a cagionare un aumento o
una diminuzione del prezzo delle merci, ovvero dei valori ammessi
nelle liste di borsa o negoziabili nel pubblico mercato, e' punito
con la reclusione fino a tre anni e con la multa da uno a cinquanta
milioni di lire.
Se l'aumento o la diminuzione del prezzo delle merci o dei valori
si verifica, le pene sono aumentate.
Le pene sono raddoppiate:
1) se il fatto e' commesso dal cittadino per favorire interessi
stranieri;
2) se dal fatto deriva un deprezzamento della valuta nazionale o
dei titoli dello Stato, ovvero il rincaro di merci di comune o largo
consumo.
Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche
se il fatto e' commesso all'estero, in danno della valuta nazionale o
di titoli pubblici italiani.
La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 novembre 1976
LEONE
ANDREOTTI - BONIFACIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO