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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
A decorrere dal 1 gennaio 1976, e' accordata la garanzia dello
Stato per il rischio di cambio sui prestiti in valuta estera concessi
dalla Comunita' europea del carbone e dell'acciaio (CECA) per il
raggiungimento delle finalita' previste dagli articoli 54, 55 e 56
del trattato istitutivo della CECA stessa, ratificato e reso
esecutivo con legge 25 giugno 1952, n. 766.
Identica garanzia e' accordata sui prestiti in valuta estera
concessi dal Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa, ai sensi
dell'articolo 6 del suo statuto, ratificato e reso esecutivo con
legge 8 dicembre 1961, n. 1657.
Con decreti del Ministro per il tesoro sono designati, su domanda,
gli istituti, gli enti pubblici, le imprese e le persone giuridiche
abilitati a contrarre prestiti assistiti da garanzia di cambio con la
CECA oppure, sentito il Ministro per gli affari esteri, con il Fondo
di ristabilimento del Consiglio d'Europa.