Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Il decreto-legge 11 ottobre 1976, n. 699, recante disposizioni
sulla corresponsione degli aumenti retributivi dipendenti da
variazioni del costo della vita, e' convertito in legge con le
seguenti modificazioni:
Nell'articolo 1, al primo comma, la data: "30 settembre 1978" e'
sostituita con la seguente: "30 aprile 1978"; e le parole: "mediante
obbligazioni nominative emesse dall'Istituto centrale per il credito
a medio termine (Mediocredito centrale)", sono sostituite con le
seguenti: "mediante buoni del tesoro poliennali al portatore che il
Ministro per il tesoro e' autorizzato ad emettere alla pari".
Al terzo comma, le parole: "mediante obbligazioni" sono
sostituite con le seguenti: "mediante buoni del tesoro poliennali al
portatore".
Al quinto comma, dopo la parola: "pensionistici", sono aggiunte
le altre: "e di coloro che beneficiano di un meccanismo automatico di
adeguamento dei compensi alle variazioni degli indici del costo della
vita".
All'ultimo comma, le parole: "mediante obbligazioni" sono
sostituite con le seguenti: "mediante buoni del tesoro poliennali al
portatore": e le parole: "a carico dei datori di lavoro" sono
sostituite con le seguenti: "a carico dei soggetti tenuti a
corrisponderli".
L'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
"Le somme corrispondenti all'ammontare dei maggiori compensi di cui
all'articolo 1, primo comma, pagate mediante buoni del tesoro
poliennali al portatore, devono essere versate dai soggetti tenuti a
corrisponderle, rispettivamente per i periodi di paga che cadono in
ciascun semestre in rate semestrali con scadenza al 30 giugno ed al
31 dicembre, alla Banca d'Italia - Sezioni di tesoreria provinciale
dello Stato, che emetteranno, per i versamenti complessivi
semestrali, apposite quietanze di entrata, da inoltrare alla
Direzione generale del debito pubblico unitamente agli elenchi di cui
al successivo comma. Analogamente procedera' la tesoreria centrale
dello Stato per quanto di sua competenza.
Entro lo stesso termine i soggetti sopra indicati devono inviare
alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, con plico
raccomandato con avviso di ricevimento, l'elenco degli aventi diritto
ai buoni del tesoro poliennali predetti con l'indicazione per
ciascuno del relativo ammontare nominale e devono altresi' dare
comunicazione all'interessato dell'entita' delle competenze
corrisposte in buoni del tesoro poliennali al portatore. Copia
dell'elenco, per gli opportuni controlli, deve essere inviata al
competente ispettorato provinciale del lavoro.
Con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale, saranno stabilite le ulteriori
modalita' di versamento nonche' le condizioni e modalita' di
emissione e di consegna dei buoni poliennali di cui all'articolo 1,
per i quali valgono, in quanto applicabili, le disposizioni della
legge 27 dicembre 1953, n. 941, e le altre norme vigenti in materia.
Le somme di cui al primo comma devono essere versate al netto dei
contributi previdenziali ed assistenziali per la quota a carico del
lavoratore, che continuano ad essere versati agli enti e gestioni
interessati".
L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
"La Direzione generale del debito pubblico, in contropartita dei
versamenti effettuati, emette, entro il semestre successivo, i buoni
del tesoro poliennali al portatore da inviare alle competenti sezioni
di tesoreria provinciale per la consegna agli aventi diritto tramite
i soggetti che hanno eseguito i versamenti anzidetti.
In caso di decesso del lavoratore o del pensionato, i titoli sono
consegnati agli aventi diritto, previa esibizione della necessaria
documentazione.
I buoni del tesoro poliennali al portatore di cui al presente
decreto non possono essere ceduti dai portatori se non dopo cinque
anni dalla loro emissione.
Ai detti buoni poliennali e ai relativi interessi si applicano le
garanzie, i privilegi ed i benefici previsti per gli altri titoli di
debito pubblico dal testo unico 14 febbraio 1963, n. 1343, e
successive modificazioni".
L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
"I buoni del tesoro poliennali di cui al presente decreto sono
emessi al tasso di interesse, per la durata e secondo condizioni e
modalita' relative al rimborso stabilite con decreto del Ministro per
il tesoro, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza
sociale.
I buoni poliennali predetti fruttano interessi annuali pagabili
posticipatamente".
L'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
"I fondi derivanti dai versamenti di cui al presente decreto devono
essere versati ad apposito capitolo dello stato di previsione delle
entrate statali per essere destinati a provvedimenti di
incentivazione delle attivita' produttive".
L'articolo 6 e' soppresso.
L'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
"In caso di omesso, tardivo od incompleto versamento, a carico dei
soggetti tenuti si applica un interesse pari al triplo di quello
annuo che sara' previsto per i buoni poliennali di cui al presente
decreto; il relativo importo deve essere versato alla tesoreria dello
Stato in conto entrate eventuali del Tesoro.
Per la riscossione delle somme non versate e dello interesse di cui
al primo comma l'ispettorato provinciale del lavoro effettuera'
subito le necessarie comunicazioni alla ragioneria provinciale dello
Stato, competente per territorio, la quale provvedera' alle
riscossioni mediante emissione degli occorrenti decreti ingiuntivi".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 dicembre 1976
LEONE
ANDREOTTI - STAMMATI -
- MORLINO - ANSELMI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO