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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il termine del 31 dicembre 1975 indicato negli articoli 1 e 3 della
legge delega 15 febbraio 1973, n. 25, e' prorogato al 31 dicembre
1978.
Restano ulteriormente ferme fino all'anzidetta data del 31 dicembre
1978 le disposizioni richiamate nell'articolo 2 della legge 19
ottobre 1970, n. 802.