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Legge Ordinaria n. 859 del 18/12/1976 (Pubblicata nella G.U. del 30 dicembre 1976 n. 347)
Regolarizzazione delle posizioni contributive dei lavoratori di Campione d'Italia nelle assicurazioni contro la tubercolosi e per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
Regolarizzazione delle posizioni contributive dei lavoratori di Campione d'Italia nelle assicurazioni contro la tubercolosi e per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico I datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia, che abbiano richiesto o richiedano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regolarizzazione, nei confronti dei propri dipendenti e nei limiti dei termini di prescrizione, delle posizioni contributive nell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, rispettivamente, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo a seconda del settore di appartenenza, e nell'assicurazione contro la tubercolosi, sono tenuti, per il ritardato versamento dei contributi, al pagamento dei soli interessi legali. Per i periodi di attivita' lavorativa per i quali non e' consentita, per sopravvenuta prescrizione contributiva, la regolarizzazione delle posizioni dei lavoratori nell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti, i datori di lavoro di cui al comma precedente o gli stessi lavoratori interessati che abbiano richiesto o richiedano all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo o all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'applicazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sono tenuti al pagamento del 50 per cento della riserva matematica di cui all'ultimo comma del citato articolo 13. Il pagamento delle somme comunque dovute agli istituti previdenziali interessati per la regolarizzazione dei periodi di cui ai precedenti commi puo' essere dilazionato, a domanda, in non piu' di sessanta rate mensili all'interesse del 5 per cento annuo. I datori di lavoro che abbiano usufruito delle agevolazioni della presente legge non potranno in futuro richiedere nei confronti degli stessi lavoratori l'esonero dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e dall'assicurazione contro la tubercolosi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 18 dicembre 1976 LEONE ANDREOTTI - ANSELMI - STAMMATI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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