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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13,
concernente il riordinamento dei ruoli del personale docente,
direttivo ed ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria
ed artistica dello Stato con le seguenti modificazioni:
All'articolo 16, al quarto comma, la parola: "fino", e' sostituita
con le seguenti: "a seguito di concorsi o corsi o esami indetti
anteriormente";
al sesto comma, le parole: "e fino al 31 dicembre 1979" sono
soppresse;
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"I concorsi per l'insegnamento di educazione fisica, in via di
svolgimento alla data di entrata in vigore della presente legge, si
considerano banditi per posti di insegnamento in scuole medie.
Analogamente, a decorrere dalla stessa data, sono riferite soltanto
ai posti di insegnamento nella scuola media le nomine disposte per
effetto di graduatorie ad esaurimento previste da leggi precedenti".
All'articolo 20, al primo comma, le parole: "che, ai sensi", sono
sostituite con le seguenti: "che, fruendo dei benefici".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 marzo 1976
LEONE
MORO - MALFATTI -
COLOMBO - ANDREOTTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO