Legge Ordinaria n. 88 del 30/03/1976 (Pubblicata nella G.U. del 14 aprile 1976 n. 98)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, concernente il riordinamento dei ruoli del personale docente, direttivo e ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica dello Stato.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  E'  convertito  in  legge  il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13,
concernente   il  riordinamento  dei  ruoli  del  personale  docente,
direttivo  ed  ispettivo della scuola materna, elementare, secondaria
ed artistica dello Stato con le seguenti modificazioni:

  All'articolo  16, al quarto comma, la parola: "fino", e' sostituita
con  le  seguenti:  "a  seguito  di  concorsi o corsi o esami indetti
anteriormente";
  al  sesto  comma,  le  parole:  "e  fino  al 31 dicembre 1979" sono
soppresse;
  e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
  "I  concorsi  per  l'insegnamento  di  educazione fisica, in via di
svolgimento  alla  data di entrata in vigore della presente legge, si
considerano  banditi  per  posti  di  insegnamento  in  scuole medie.
Analogamente,  a  decorrere dalla stessa data, sono riferite soltanto
ai  posti  di  insegnamento nella scuola media le nomine disposte per
effetto di graduatorie ad esaurimento previste da leggi precedenti".
  All'articolo  20,  al primo comma, le parole: "che, ai sensi", sono
sostituite con le seguenti: "che, fruendo dei benefici".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 30 marzo 1976

                                LEONE

                                                    MORO - MALFATTI -
                                                  COLOMBO - ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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