Legge Ordinaria n. 894 del 27/11/1976 (Pubblicata nella G.U. del 10 gennaio 1977 n. 7)
Rinnovo delle deleghe di cui agli articoli 1, 6 e 7 della legge 22 luglio 1975, n. 382, sull'ordinamento regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Le  deleghe  conferite  al  Governo con gli articoli 1, 6 e 7 della
legge 22 luglio 1975, n. 382, con le modalita' di cui all'articolo 8,
sono  rinnovate  per  la  durata  di  6 mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 27 novembre 1976

                                LEONE

                                                ANDREOTTI - COSSIGA -
                                                   STAMMATI - MORLINO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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