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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In vicinanza delle opere ed installazioni permanenti e
semipermanenti di difesa, di segnalazione e riconoscimento costiero,
delle basi navali, degli aeroporti, degli impianti ed installazioni
radar e radio, degli stabilimenti nei quali sono fabbricati,
manipolati o depositati materiali bellici o sostanze pericolose, dei
campi di esperienze e dei poligoni di tiro il diritto di proprieta'
puo' essere soggetto a limitazioni secondo le norme della presente
legge.
Tali limitazioni sono stabilite nella durata massima di cinque
anni, salvo quanto previsto dal successivo articolo 10, e debbono
essere imposte nella misura direttamente e strettamente necessaria
per il tipo di opere o di installazioni di difesa.