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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministro per la pubblica istruzione e' autorizzato ad assegnare
all'Universita' di Roma, a valere sulle disponibilita' di bilancio
relative all'edilizia universitaria, di cui all'articolo 33, sesto
comma, della legge 28 luglio 1967, n. 641, e in deroga a quanto
stabilito dall'articolo 1, secondo comma, della legge 6 marzo 1976,
n. 50, un contributo di 4 miliardi, per l'acquisizione, anche
mediante esproprio, e l'arredamento di edifici o gruppi di edifici
che rappresentino una sede idonea alla installazione di facolta' o
corsi di laurea.