Legge Ordinaria n. 916 del 18/12/1976 (Pubblicata nella G.U. del 19 gennaio 1977 n. 16)
Ulteriore modifica della legge 21 marzo 1958, n. 314, riguardante particolari modalità per il conseguimento di alcuni titoli professionali marittimi da parte dei licenziati da scuole ed istituti professionali per le attività marinare.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  L'articolo  2  della  legge 21 marzo 1958, n. 314, modificata dalla
legge 4 marzo 1969, n. 142, e' sostituito dal seguente:
  "I  titoli  professionali saranno rilasciati ai marittimi di cui al
precedente  articolo  soltanto  dopo  il  conseguimento  di  tutti  i
requisiti prescritti".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 dicembre 1976

                                LEONE

                                                   ANDREOTTI - FABBRI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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