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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
L'articolo 2 della legge 21 marzo 1958, n. 314, modificata dalla
legge 4 marzo 1969, n. 142, e' sostituito dal seguente:
"I titoli professionali saranno rilasciati ai marittimi di cui al
precedente articolo soltanto dopo il conseguimento di tutti i
requisiti prescritti".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 dicembre 1976
LEONE
ANDREOTTI - FABBRI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO