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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il secondo comma dell'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n.
354, e' sostituito dal seguente:
"Ove siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non
possono essere apprestati dai servizi sanitari degli istituti, i
condannati e gli internati sono trasferiti, con provvedimento del
magistrato di sorveglianza, in ospedali civili o in altri luoghi
esterni di cura. Per gli imputati, detti trasferimenti sono disposti,
dopo la pronunzia della sentenza di primo grado, dal magistrato di
sorveglianza; prima della pronunzia della sentenza di primo grado,
dal giudice istruttore, durante l'istruttoria formale; dal pubblico
ministero, durante l'istruzione sommaria e, in caso di giudizio
direttissimo, fino alla presentazione dell'imputato in udienza; dal
presidente, durante gli atti preliminari al giudizio e nel corso del
giudizio; dal pretore, nei procedimenti di sua competenza; dal
presidente della corte di appello, nel corso degli atti preliminari
al giudizio dinanzi la corte di assise, fino alla convocazione della
corte stessa e dal presidente di essa successivamente alla
convocazione".