Legge Ordinaria n. 102 del 07/04/1977 (Pubblicata nella G.U. del 8 aprile 1977 n. 96)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, concernente il contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione, nonchè modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti petroliferi ed aumento di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il   decreto-legge   7   febbraio   1977,  n.  15,  concernente  il
contenimento   del   costo  del  lavoro  e  dell'inflazione,  nonche'
modificazioni  al  regime  fiscale  di taluni prodotti petroliferi ed
aumento  di  aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, e' convertito
in legge con le seguenti modificazioni:
    All'articolo 1:
      al primo comma, sono soppresse le parole: "anche per conseguire
una equa ripartizione dei relativi oneri"; e le parole: "alle imprese
industriali  ed  artigiane  escluse  quelle  edili  ed  affini", sono
sostituite dalle altre: "alle imprese manifatturiere ed estrattive";
    il terzo comma e' sostituito con il seguente:
    "Il  credito maturato mensilmente e' portato a conguaglio con gli
importi    contributivi    dovuti    all'Istituto    nazionale    per
l'assicurazione  contro le materie ed alle casse mutue provinciali di
malattia  di  Trento  e  Bolzano  e  agli  altri  enti  pubblici  che
gestiscono  l'assicurazione  obbligatoria  di  malattia dai datori di
lavoro  per  i  propri  dipendenti relativamente ai periodi di lavoro
successivi al 31 gennaio 1977";
    il quarto e il quinto comma sono soppressi.
    L'articolo 2 e' sostituito con il seguente:
    "Alle   minori  entrate  delle  gestioni  assicurative  derivanti
dall'applicazione   del  precedente  articolo  e'  fatto  fronte  con
corrispondenti   apporti   dello   Stato,   che  saranno  mensilmente
corrisposti  alle  gestioni  assicurative  di  cui al terzo comma del
precedente  articolo in via anticipata e nella misura che il Ministro
per   il   tesoro   e'  autorizzato  a  concordare  con  le  gestioni
assicurative  medesime,  nei  limiti  degli  stanziamenti  di  cui al
successivo articolo 6.
    Al  relativo  conguaglio  si  procedera'  sulla base di prospetti
dimostrativi  convalidati  dagli  organi  deliberanti  e dal collegio
sindacale delle gestioni assicurative interessate".
    L'articolo 3 e' soppresso.
  L'articolo 4 e' soppresso.
  L'articolo 5 e' soppresso.
  All'articolo 6:
    all'inizio, e' inserito il seguente comma:
    "A  decorrere  dal  1  luglio  1977, la misura del credito di cui
all'articolo  1  puo' essere ridotta, con decreto del Ministro per il
tesoro  di  concerto  con  i Ministri per l'industria, il commercio e
l'artigianato  e  per il lavoro e la previdenza sociale, in relazione
ad un piu' favorevole andamento del costo del lavoro, con effetto dal
secondo mese successivo a quello della sua emanazione.";
    e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
    "All'onere  a  carico  del  bilancio  dello Stato derivante dalla
applicazione  del  presente  decreto per il periodo 10 luglio 1977-31
gennaio  1978 si provvedera' mediante utilizzo delle maggiori entrate
che  risulteranno da un successivo apposito provvedimento legislativo
di variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1977".
  All'articolo 7, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
  "Le   aliquote   ridotte   d'imposta   di   fabbricazione  e  della
corrispondente  sovrimposta  di  confine  previste  dalla lettera H),
punti  1/c,  1/d  ed  1/e,  della  predetta  tabella  B  per  gli oli
combustibili  diversi  da  quelli  speciali,  semifluidi,  fluidi,  e
fluidissimi, sono aumentate, rispettivamente, da lire 135 a lire 510,
da lire 350 a lire 600 e da lire 440 a lire 1.700 al quintale".
  L'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
  "Il  gas  metano  usato  come  combustibile per impieghi diversi da
quelli  delle  imprese  industriali  ed  artigiane e' assoggettato ad
imposta di consumo nella misura di lire 30 al metro cubo.
  L'imposta  e'  dovuta  da  soggetti  che forniscono direttamente il
prodotto ai consumatori.
  Dagli  importatori  del prodotto di cui al primo comma confezionato
in   bombole   o   in  qualsiasi  altro  contenitore  e'  dovuta  una
corrispondente sovrimposta di confine.
  Agli  effetti  dell'applicazione dell'imposta si considerano metano
anche  le miscele con aria o con altri gas nelle quali il metano puro
e'  presente  in misura non inferiore al 70 per cento, in volume. Per
le  miscele  gassose contenenti metano puro in misura inferiore al 70
per  cento,  in  volume, l'imposta si applica sul contenuto di metano
puro.
  Per  le  miscele  di  gas metano con aria o con altri gas, ottenute
nelle  officine  del gas di citta', l'imposta si applica con riguardo
ai  quantitativi  di  gas  metano  originari,  secondo le percentuali
stabilite nel precedente comma, impiegati nelle miscelazioni.
  Per il gas ottenuto nelle officine del gas di citta', con qualsiasi
processo  di  lavorazione  che utilizzi metano o altra materia prima,
l'imposta  si applica sulla percentuale di metano puro che risulta in
esso contenuta.
  Non  e'  soggetto ad imposta il metano biologico destinato agli usi
propri dello stesso produttore.
  I  soggetti  di  cui  al secondo comma devono prestare una cauzione
pari  al  cinque per cento dell'imposta dovuta per il quantitativo di
metano presumibilmente immesso in consumo per usi soggetti ad imposta
in un mese.
  Nella  prima  applicazione  del  presente  decreto la cauzione deve
essere  prestata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello
stesso decreto.
  Sono esonerate dall'obbligo di prestare cauzione le amministrazioni
dello  Stato  e  degli  enti  pubblici  e le aziende municipalizzate.
L'Amministrazione  finanziaria  ha facolta' di esonerare dal predetto
obbligo  i  soggetti  di  notoria solvibilita'. L'esonero puo' essere
revocato  in  qualsiasi  momento; in tal caso la cauzione deve essere
prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca.
  Valgono  per  l'imposizione fiscale stabilita dal presente articolo
le disposizioni di cui agli articoli 5, 6.
  7,  8  e  9 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con
modificazioni,  nella legge 10 maggio 1976, n. 249. Le relative norme
di attuazione sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze.
  I   maggiori  introiti  derivanti  dall'applicazione  del  presente
articolo e del precedente articolo 7, sono riservati allo Stato".
  All'articolo 12:
    il secondo comma e' sostituito con il seguente:
    "Per  le  cessioni  e importazioni di benzina, di gas di petrolio
liquefatto   e   di  metano  destinati  all'autotrazione,  l'aliquota
dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del 12 per
cento";
    alla fine, sono aggiunti i seguenti commi:
    "Gli  aumenti di aliquote previsti nei commi primo e terzo non si
applicano  alle  cessioni di beni e alle prestazioni di servizi fatte
allo  Stato  e  agli  enti  e  istituti  indicati  nell'ultimo  comma
dell'articolo  6  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in base a contratti
conclusi prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
    Al n. 16 della tabella B allegata al decreto del Presidente della
Repubblica  26  ottobre  1972, n. 633, e successive modificazioni, la
parola "500° e' sostituita con la parola "350"".
 

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