Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il decreto-legge 7 febbraio 1977, n. 15, concernente il
contenimento del costo del lavoro e dell'inflazione, nonche'
modificazioni al regime fiscale di taluni prodotti petroliferi ed
aumento di aliquote dell'imposta sul valore aggiunto, e' convertito
in legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
al primo comma, sono soppresse le parole: "anche per conseguire
una equa ripartizione dei relativi oneri"; e le parole: "alle imprese
industriali ed artigiane escluse quelle edili ed affini", sono
sostituite dalle altre: "alle imprese manifatturiere ed estrattive";
il terzo comma e' sostituito con il seguente:
"Il credito maturato mensilmente e' portato a conguaglio con gli
importi contributivi dovuti all'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro le materie ed alle casse mutue provinciali di
malattia di Trento e Bolzano e agli altri enti pubblici che
gestiscono l'assicurazione obbligatoria di malattia dai datori di
lavoro per i propri dipendenti relativamente ai periodi di lavoro
successivi al 31 gennaio 1977";
il quarto e il quinto comma sono soppressi.
L'articolo 2 e' sostituito con il seguente:
"Alle minori entrate delle gestioni assicurative derivanti
dall'applicazione del precedente articolo e' fatto fronte con
corrispondenti apporti dello Stato, che saranno mensilmente
corrisposti alle gestioni assicurative di cui al terzo comma del
precedente articolo in via anticipata e nella misura che il Ministro
per il tesoro e' autorizzato a concordare con le gestioni
assicurative medesime, nei limiti degli stanziamenti di cui al
successivo articolo 6.
Al relativo conguaglio si procedera' sulla base di prospetti
dimostrativi convalidati dagli organi deliberanti e dal collegio
sindacale delle gestioni assicurative interessate".
L'articolo 3 e' soppresso.
L'articolo 4 e' soppresso.
L'articolo 5 e' soppresso.
All'articolo 6:
all'inizio, e' inserito il seguente comma:
"A decorrere dal 1 luglio 1977, la misura del credito di cui
all'articolo 1 puo' essere ridotta, con decreto del Ministro per il
tesoro di concerto con i Ministri per l'industria, il commercio e
l'artigianato e per il lavoro e la previdenza sociale, in relazione
ad un piu' favorevole andamento del costo del lavoro, con effetto dal
secondo mese successivo a quello della sua emanazione.";
e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"All'onere a carico del bilancio dello Stato derivante dalla
applicazione del presente decreto per il periodo 10 luglio 1977-31
gennaio 1978 si provvedera' mediante utilizzo delle maggiori entrate
che risulteranno da un successivo apposito provvedimento legislativo
di variazioni al bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1977".
All'articolo 7, il secondo comma e' sostituito dal seguente:
"Le aliquote ridotte d'imposta di fabbricazione e della
corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera H),
punti 1/c, 1/d ed 1/e, della predetta tabella B per gli oli
combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi, e
fluidissimi, sono aumentate, rispettivamente, da lire 135 a lire 510,
da lire 350 a lire 600 e da lire 440 a lire 1.700 al quintale".
L'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
"Il gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da
quelli delle imprese industriali ed artigiane e' assoggettato ad
imposta di consumo nella misura di lire 30 al metro cubo.
L'imposta e' dovuta da soggetti che forniscono direttamente il
prodotto ai consumatori.
Dagli importatori del prodotto di cui al primo comma confezionato
in bombole o in qualsiasi altro contenitore e' dovuta una
corrispondente sovrimposta di confine.
Agli effetti dell'applicazione dell'imposta si considerano metano
anche le miscele con aria o con altri gas nelle quali il metano puro
e' presente in misura non inferiore al 70 per cento, in volume. Per
le miscele gassose contenenti metano puro in misura inferiore al 70
per cento, in volume, l'imposta si applica sul contenuto di metano
puro.
Per le miscele di gas metano con aria o con altri gas, ottenute
nelle officine del gas di citta', l'imposta si applica con riguardo
ai quantitativi di gas metano originari, secondo le percentuali
stabilite nel precedente comma, impiegati nelle miscelazioni.
Per il gas ottenuto nelle officine del gas di citta', con qualsiasi
processo di lavorazione che utilizzi metano o altra materia prima,
l'imposta si applica sulla percentuale di metano puro che risulta in
esso contenuta.
Non e' soggetto ad imposta il metano biologico destinato agli usi
propri dello stesso produttore.
I soggetti di cui al secondo comma devono prestare una cauzione
pari al cinque per cento dell'imposta dovuta per il quantitativo di
metano presumibilmente immesso in consumo per usi soggetti ad imposta
in un mese.
Nella prima applicazione del presente decreto la cauzione deve
essere prestata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dello
stesso decreto.
Sono esonerate dall'obbligo di prestare cauzione le amministrazioni
dello Stato e degli enti pubblici e le aziende municipalizzate.
L'Amministrazione finanziaria ha facolta' di esonerare dal predetto
obbligo i soggetti di notoria solvibilita'. L'esonero puo' essere
revocato in qualsiasi momento; in tal caso la cauzione deve essere
prestata entro quindici giorni dalla notifica della revoca.
Valgono per l'imposizione fiscale stabilita dal presente articolo
le disposizioni di cui agli articoli 5, 6.
7, 8 e 9 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, convertito, con
modificazioni, nella legge 10 maggio 1976, n. 249. Le relative norme
di attuazione sono stabilite con decreto del Ministro per le finanze.
I maggiori introiti derivanti dall'applicazione del presente
articolo e del precedente articolo 7, sono riservati allo Stato".
All'articolo 12:
il secondo comma e' sostituito con il seguente:
"Per le cessioni e importazioni di benzina, di gas di petrolio
liquefatto e di metano destinati all'autotrazione, l'aliquota
dell'imposta sul valore aggiunto e' stabilita nella misura del 12 per
cento";
alla fine, sono aggiunti i seguenti commi:
"Gli aumenti di aliquote previsti nei commi primo e terzo non si
applicano alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi fatte
allo Stato e agli enti e istituti indicati nell'ultimo comma
dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, in base a contratti
conclusi prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
Al n. 16 della tabella B allegata al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, la
parola "500° e' sostituita con la parola "350"".