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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 722, e' sostituito dal
seguente:
"Gli utili di ciascuna lotteria sono versati in conto entrata del
bilancio dello Stato.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio
decreto, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti".
La disposizione del presente articolo si applica anche agli utili
delle lotterie non ancora attribuiti con provvedimenti divenuti
efficaci alla data di entrata in vigore della presente legge.