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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19,
concernente decadenza della Societa' autostrade romane e abruzzesi
(SARA) dalla concessione di costruzione ed esercizio delle autostrade
Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara e autorizzazione all'Azienda
nazionale autonoma delle strade (ANAS) a completare le opere, con le
seguenti modificazioni:
All'articolo 2, le parole: "attivi e passivi" sono sostituite dalla
parola: "obbligatori";
All'articolo 2 sono aggiunte, in fine, le parole: "o da
responsabilita' comunque accertate".
L'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
"L'ANAS e' autorizzata ad ultimare i lavori di costruzione
dell'autostrada Torano-Popoli-Pescara, compreso il completamento del
tratto Celano-Torre dei Passeri.
L'ANAS e' autorizzata a completare l'autostrada Roma-L'Aquila-Villa
Vomano-Alba Adriatica, limitatamente al tracciato
Roma-L'Aquila-Caldarola e su una carreggiata del tratto Casale-San
Nicola-Caldarola.
Per il tratto Caldarola-Villa Vomano, il proseguimento su una
carreggiata, a cura dell'ANAS, dei lavori, che vengono
temporaneamente sospesi, e' subordinato all'accertamento
dell'inesistenza di valide soluzioni alternative di raccordo
all'attuale viabilita' ordinaria, opportunamente sistemata, al fine
di garantire un collegamento funzionale con l'autostrada Adriatica.
All'accertamento di cui sopra procedera' la commissione di cui
all'articolo 7, entro il termine di 45 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, trascorsi i quali il Ministro per i
lavori pubblici decidera' l'immediata ripresa dei lavori, scegliendo
tra le soluzioni eventualmente proposte e la realizzazione delle
opere gia' appaltate.
Per uno dei due fornici della galleria del Gran Sasso, la
sospensione dei lavori e' subordinata all'accertamento di soluzioni
che permettano sicurezza di traffico, adeguata areazione e
utilizzazione delle opere gia' eseguite. Tale accertamento verra'
effettuato dalla commissione di cui all'articolo 7 entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto".
All'articolo 6, quinto comma, sono soppresse le parole: ", nei
limiti strettamente necessari";
All'articolo 6, ultimo comma, sono soppresse le parole: "anche
dell'opera di liberi professionisti, nonche'".
All'articolo 11, primo comma, le parole: "324 miliardi", "140
miliardi", "94 miliardi" sono sostituite, rispettivamente, dalle
parole: "293 miliardi", "130 miliardi", "73 miliardi".
All'articolo 12 sono soppresse le parole: ", compresi gli inerenti
oneri finanziari,".
L'articolo 15 e' sostituito dal seguente:
"La dotazione finanziaria del fondo centrale di garanzia per le
autostrade e' integrata, per l'esercizio finanziario 1977, della
somma di lire 55 miliardi, per assicurarne il funzionamento secondo
le modalita' di cui all'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 382.
Fino all'emanazione di una legge generale di riassetto delle
societa' concessionarie a prevalente capitale pubblico in
difficolta', che dovra' provvedere anche all'eventuale integrazione
della dotazione del fondo centrale di garanzia di cui sopra, e
comunque non oltre il 30 giugno 1977, e' rinviato il pagamento dei
debiti previsti dall'articolo 2 del presente decreto.
Il rinvio di cui al comma precedente non si applica ai crediti
delle imprese esecutrici dei lavori, dei fornitori dei materiali
impiegati nella costruzione delle autostrade, ai crediti relativi
all'acquisizione delle aree, nonche' a quelli di cui al precedente
articolo 13".
All'articolo 16, secondo comma, le parole: "57 miliardi" sono
sostituite dalle parole: "55 miliardi".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 aprile 1977
LEONE
ANDREOTTI - GULLOTTI -
MORLINO - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO