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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' autorizzata la spesa di lire 233.000 milioni per l'anno
finanziario 1976 e di lire 667.000 milioni per l'anno finanziario
1977 ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente della
Repubblica di attuazione degli accordi intervenuti il 5 gennaio 1977
tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria
CGIL-CISL-UIL e di quelli sottoscritti il 19 gennaio 1977 dall'Intesa
delle organizzazioni sindacali autonome e dalla DIRSTAT ed il 27
gennaio 1977 dalla CISNAL, per la corresponsione, secondo le
decorrenze fissate nel decreto stesso, alle categorie di personale
indicate nel decreto medesimo e nei successivi articoli 2 e 3 della
presente legge, di una somma di L. 10.000 mensili, elevata a L.
25.000 mensili dal 1 febbraio 1977, e di una integrazione della
tredicesima mensilita' di L. 30.000 per il 1976 e di L. 45.000 per il
1977.
Limitatamente ai riflessi economici derivanti dall'attuazione
dell'accordo suindicato, non operano le disposizioni di cui
all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 15 novembre 1973, n.
734, nonche' le disposizioni analoghe previste da successivi articoli
della stessa legge e dall'articolo 2, secondo comma, della legge 7
giugno 1975, n. 259, e successive modificazioni.