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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Al personale di cui all'articolo 2 della legge 7 giugno 1975, n.
259, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge,
e' corrisposta una somma di lire 23 mila mensili che sara'
assoggettata unicamente alle ritenute erariali.
L'assegno ad personam di cui allo stesso articolo 2 della legge 7
giugno 1975, n. 259, viene pertanto riassorbito nella stessa misura e
con la stessa decorrenza, restando in godimento la somma di lire 7
mila riassorbibile con i criteri previsti dal secondo comma del
citato articolo 2.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addi' 4 aprile 1977
LEONE
ANDREOTTI - MALFATTI -
STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO