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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
I cittadini di uno Stato membro della Comunita' economica europea,
che abbiano svolto un'attivita' di lavoro indipendente nel territorio
della Repubblica nel quadro dell'attuazione delle disposizioni del
trattato istitutivo della Comunita' economica europea concernenti il
diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, hanno
diritto di rimanervi, soggiornandovi permanentemente, a condizione
che:
a) al momento in cui cessano la propria attivita' abbiano raggiunto
l'eta' prevista dalla legislazione vigente agli effetti del diritto
alla pensione di vecchiaia, abbiano ivi svolto un'attivita' almeno
durante gli ultimi dodici mesi e risieduto ininterrottamente da piu'
di tre anni.
Per le categorie di lavoratori indipendenti per le quali non e'
riconosciuto il diritto alla pensione di vecchiaia, il requisito
dell'eta' e' considerato soddisfatto con il compimento del 65° anno
di eta';
b) essendo residenti senza interruzione nel territorio della
Repubblica da piu' di due anni, cessino di esercitarvi la propria
attivita' a seguito di inabilita' permanente al lavoro.
Se tale inabilita' e' dovuta ad infortunio sul lavoro o malattia
professionale che diano diritto ad una pensione interamente o
parzialmente a carico dello Stato o di altro ente pubblico, non e'
prescritta alcuna condizione di durata della residenza;
c) dopo tre anni d'attivita' e di residenza ininterrotte nel
territorio della Repubblica, esercitino una attivita' nel territorio
di un altro Stato membro, ma conservino la loro residenza in Italia
ove ritornino almeno una volta alla settimana. I periodi di attivita'
nel territorio dell'altro Stato membro sono considerati, ai fini
dell'acquisizione dei diritti di cui alle lettere a) e b) come
periodi di attivita' nel territorio della Repubblica.
Si prescinde dai requisiti relativi alla durata della residenza e
dell'attivita' di cui alla lettera a), e quello della durata della
residenza di cui alla lettera b), se il coniuge del lavoratore
indipendente e' cittadino italiano, oppure ha perduto, per espressa
rinuncia, la cittadinanza italiana in seguito a matrimonio con
l'interessato.