Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1965, n. 1656, e' sostituito dal seguente:
"Hanno diritto al soggiorno permanente nel territorio della
Repubblica i cittadini di uno Stato membro delle Comunita' europee
gia' stabiliti o che desiderino stabilirsi nel medesimo per
esercitarvi un'attivita' indipendente.
Tale diritto e' altresi' riconosciuto, quale che sia la loro
cittadinanza:
a) al coniuge ed ai figli di eta' inferiore agli anni ventuno;
b) agli ascendenti e discendenti delle persone di cui al
precedente comma e del coniuge di tali cittadini che sono a loro
carico.
Ai fini del riconoscimento del diritto al soggiorno, la autorita'
di pubblica sicurezza del luogo ove le persone di cui al primo e
secondo comma si stabiliscono, rilascia un documento denominato
"carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro delle Comunita'
europee", conforme al modello stabilito con decreto del Ministro per
l'interno. Tale documento e' valido per tutto il territorio della
Repubblica, ha una durata di cinque anni a decorrere dalla data del
rilascio ed e' automaticamente rinnovabile.
Le interruzioni del soggiorno non superiori a sei mesi consecutivi
o le assenze dal territorio della Repubblica motivate
dall'assolvimento di obblighi militari non firmano la validita' della
carta di soggiorno.
La carta di soggiorno in corso di validita' non puo' essere
ritirata ai cittadini di cui al primo comma per il solo fatto che non
esercitano piu' un'attivita' in seguito ad incapacita' temporanea
dovuta ad una malattia o ad un infortunio.
Alle persone di cui alle lettere a) e b) del secondo comma che non
siano cittadini di uno Stato membro delle Comunita' europee e'
rilasciato un documento di soggiorno di validita' uguale a quella
della carta di soggiorno rilasciata al cittadino della cui famiglia
fanno parte.
Per il rilascio della carta e del documento di soggiorno, gli
interessati possono essere invitati ad esibire il documento in forza
del quale sono entrati nel territorio della Repubblica ed a fornire
la prova che rientrano nella categoria di persone indicate al primo
od al secondo comma del presente articolo.
I documenti di soggiorno, nonche' i documenti ed i certificati
necessari per il loro rilascio o rinnovo, concessi ai cittadini di
uno Stato membro delle Comunita' europee, vengono rilasciati e
rinnovati gratuitamente".