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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Ai cittadini di uno Stato membro della Comunita' economica europea
che si trovano nel territorio dello Stato i sensi del regolamento
(CEE) n. 1251/70 del 29 giugno 1970, relativo al diritto dei
lavoratori e dei loro familiari di rimanere sul territorio di uno
Stato membro dopo aver occupato un impiego, nonche' ai familiari
medesimi, si estendono, in quanto applicabili, le disposizioni degli
articoli 6, 7, 8 e 9, del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1965, n. 1656, recante norme sulla circolazione ed il
soggiorno dei cittadini degli Stati membri della Comunita' economica
europea.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 aprile 1977
LEONE
ANDREOTTI - COSSIGA -
FORLANI - ANSELMI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO