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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' sottoposto alle norme della presente legge chiunque svolge nel
territorio dello Stato italiano attivita' di raccomandatario
marittimo.
Per l'esercizio delle attivita' di raccomandazione marittima e'
richiesta L'iscrizione nell'elenco dei raccomandatari di cui al
successivo articolo 6.
In tale elenco devono essere iscritti i titolari delle imprese
individuali e gli amministratori delle societa' che hanno per oggetto
della loro attivita' la raccomandazione di navi, nonche' gli
institori di dette imprese o societa'.
Le imprese a prevalente capitale statale che gestiscono servizi
marittimi possono svolgere attivita' di raccomandazione per conto di
altri vettori ad esse collegati da specifici accordi, approvati dal
Ministro per la marina mercantile, con l'osservanza delle norme
previste dai successivi articoli 3 e 4, nonche' delle tariffe di cui
all'articolo 16 della presente legge.