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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
I termini di cui all'articolo 3 della legge 30 marzo 1965, n. 226,
concernente la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei
profughi giuliani provenienti dalla zona B dell'ex territorio libero
di Trieste per i periodi di lavoro posteriori al 1 maggio 1945, sono
riaperti per sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 gennaio 1977
LEONE
ANDREOTTI - ANSELMI
Visto, il
Guardasigilli: BONIFACIO