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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
In attesa del previsto riordinamento generale della materia, lo
stanziamento annuale di cui all'articolo 2, primo comma, della legge
9 agosto 1973, n. 513, destinato al sovvenzionamento delle
manifestazioni teatrali di prosa, aumentato con l'articolo 1 della
legge 5 agosto 1975, n. 410, e' elevato a decorrere dall'esercizio
1976, a 7 miliardi e 500 milioni.
Nell'assegnazione dei contributi si terra' conto delle esigenze
connesse allo sviluppo delle attivita' teatrali a gestione pubblica,
cooperativistica, privata e di sperimentazione, anche in rapporto
all'attuazione delle iniziative intese a realizzare un ampio
decentramento delle attivita' stesse.
Una parte non superiore al 10 per cento dello stanziamento
integrativo previsto dalla presente legge viene erogata,
limitatamente all'anno 1977, agli spettacoli di circo equestre di cui
alla legge 18 marzo 1968, n. 337.