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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Le autorizzazioni per i servizi regolari e per i regolari
specializzati, di cui all'articolo 2 del regolamento n. 517/1972 del
consiglio delle Comunita' europee del 28 febbraio 1972, vengono
rilasciate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, tramite le
direzioni compartimentali e gli uffici provinciali della
motorizzazione civile e dei trasporti in concessione alle imprese che
hanno la loro sede sul territorio nazionale e che siano in possesso
dei requisiti di capacita' morale, tecnica e finanziaria per essere
ammesse ad effettuare trasporti internazionali di persone.