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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
La tabella annessa alla legge 11 ottobre 1973, n. 620, e'
sostituita dalla seguente:
(Personale della guardia di finanza da impiegare in servizi
speciali di vigilanza e scorta valori per conto della Banca
d'Italia).
Grado Numero
Capitano (a) .................................................. 1
Tenenti o sottotenenti (a) .................................... 4
Marescialli maggiori .......................................... 4
Marescialli ordinari .......................................... 10
Brigadieri o vicebrigadieri (b) ............................... 51
Militari di truppa ............................................ 530
---
Totale ............................. 600
(a) I periodi di comando di reparto sono equiparati ad ogni effetto
ai comandi di compagnia per il capitano, ed ai comandi di tenenza per
i tenenti o sottotenenti, e sono validi per l'acquisizione dei
requisiti di comando ai fini dell'avanzamento.
(b) I periodi di comando di reparto e di servizio nei medesimi sono
validi per l'acquisizione dei requisiti di comando o di servizio ai
fini dell'avanzamento.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 aprile 1977
LEONE
ANDREOTTI - PANDOLFI -
STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO