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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Attribuzioni del personale della carriera direttiva
Il personale della carriera direttiva dei cancellieri capi della
giustizia militare con qualifica non superiore a cancelliere capo
aggiunto di prima classe, o equiparata, esercita le attribuzioni
previste dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica
28 dicembre 1970, n. 1077, e dall'articolo 52 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.
In conformita' dei codici e delle altre leggi vigenti, il personale
predetto forma o riceve gli atti giudiziari e pubblici concernenti il
proprio ufficio, ne controlla la regolarita' formale e li conserva in
deposito; attende alla vidimazione dei registri e sovraintende alla
loro tenuta; provvede alla autenticazione ed alla pubblicita' degli
atti; cura le attivita' di informazione processuale; vigila
sull'osservanza delle disposizioni tributarie concernenti le proprie
funzioni ed accerta le relative contravvenzioni.
Sino alla definitiva revisione dei ruoli organici, in caso di
mancanza o di assenza del personale di concetto, il personale
direttivo di cui al primo comma ne esercita le attribuzioni, fino a
quando non possa provvedersi diversamente.