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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare le
convenzioni di cui alle lettere a) e b) e ad aderire alla convenzione
di cui alla lettera c):
a) convenzione internazionale sull'intervento in alto mare in
caso di sinistri che causino o possano causare inquinamento da
idrocarburi, con allegato, adottata a Bruxelles il 29 novembre 1969;
b) convenzione internazionale sulla responsabilita' civile per i
danni derivanti da inquinamento da idrocarburi, con allegato,
adottata a Bruxelles il 29 novembre 1969;
c) convenzione internazionale istitutiva di un Fondo
internazionale per l'indennizzo dei danni derivanti da inquinamento
da idrocarburi, adottata a Bruxelles il 18 dicembre 1971.