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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Nella colonna 3 del quadro I "ruolo unico dei generali provenienti
dai ruoli normali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e
genio" della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n.
1137, quale risulta successivamente modificata, in corrispondenza del
grado di generale di divisione, le parole: "1 anno di comando di
divisione o comando equipollente anche se tenuto nel grado di
generale di brigata, salvo che nel grado di generale di brigata si
sia tenuto il comando di brigata per almeno un anno" sono sostituite
dalle seguenti: "1 anno di comando di divisione o di zona militare o
comando equipollente anche se tenuto nel grado di generale di
brigata, salvo che nel grado di generale di brigata si sia tenuto il
comando di brigata o di scuola o istituto militare o di zona militare
per almeno un anno".
Nella colonna 3 del quadro II "ruolo dell'Arma dei carabinieri"
della tabella n. 1 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e
successive modificazioni, in corrispondenza del grado di generale di
brigata, dopo le parole: "1 anno di comando di brigata" sono inserite
le seguenti: "o della Scuola ufficiali carabinieri".