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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire
all'accordo istitutivo della Banca interamericana di sviluppo (BID),
adottato a Washington l'8 aprile 1959 (nel testo comprensivo degli
emendamenti anteriori al marzo 1975), nonche' agli emendamenti
adottati a Santo Domingo il 4 marzo 1975.