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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'immissione al consumo alimentare dei molluschi eduli
lamellibranchi e' consentita alle condizioni previste dalla presente
legge.
Con decreto del Ministro per la sanita', sentito il Consiglio
superiore di sanita', le disposizioni della presente legge possono
essere estese ad altri invertebrati marini eduli.