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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
E' convertito in legge il decreto-legge 18 marzo 1977, n. 66,
recante proroga dei termini per la presentazione della dichiarazione
dei redditi, con le seguenti modificazioni:
Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - In deroga alle disposizioni dell'articolo 1 della
legge 23 marzo 1977, n. 97, per l'anno 1977 il versamento previsto
dalla predetta legge deve essere effettuato, entro il mese di ottobre
dello stesso anno dal contribuenti soggetti all'imposta sul reddito
delle persone fisiche e da quelli soggetti all'imposta sul reddito
delle persone giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione
coincide con l'anno solare.
Dai contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche il cui esercizio o periodo di gestione non coincide con
l'anno solare il primo versamento deve essere effettuato
nell'undicesimo mese dell'esercizio o periodo iniziato dopo il 30
giugno 1976.
La disposizione del precedente comma si applica anche nei
confronti dei contribuenti per i quali il termine per l'effettuazione
del primo versamento, a norma del secondo comma dell'articolo 1 della
legge 23 marzo 1977, n. 97, e' scaduto anteriormente all'entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto".