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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Chiunque, al fine di ottenere un prestito in denaro, concede in
pegno beni mobili ad un istituto o azienda di credito abilitati ad
esercitare il credito pignoratizio disciplinato dalla legge 10 maggio
1938, n. 745, e dal regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, deve
dimostrare la propria identita' nei modi previsti dall'articolo 119
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
A cura dell'istituto o azienda di credito che concede il prestito,
devono essere annotate in un apposito registro le generalita' e il
domicilio di chi concede il pegno con l'indicazione del documento di
identificazione, la data dell'operazione, il numero della polizza di
pegno, nonche' la descrizione dettagliata degli oggetti ricevuti in
pegno.
All'atto della estinzione del prestito a margine delle indicazioni
di cui sopra dovranno essere segnate le generalita' dell'esibitore
della polizza di pegno con la indicazione del documento di
identificazione personale.