Blia.it![]() | dal 2005 servizi gratuiti, giochi e tanto altro |
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
L'importo annuo dei contratti di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 novembre 1973, n. 766, e' elevato, a decorrere dal 1
luglio 1976, a lire 3 milioni 400.000.
A decorrere dalla stessa data l'importo degli assegni biennali di
formazione scientifica e didattica di cui all'articolo 6 dello stesso
decreto-legge e' elevato a lire 2 milioni 700.000. I vincitori di
assegni biennali di formazione scientifica e didattica che siano
docenti di altri ordini di scuola o dipendenti di enti pubblici
culturali o di ricerca, hanno diritto ad essere collocati in
aspettativa senza assegni per la durata dell'assegno biennale.
L'aspettativa non puo' essere rinnovata per il biennio di proroga
dell'assegno.
Salvo quanto stabilito dal comma 12 dell'articolo 5 del
decreto-legge 1 ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 novembre 1973, n. 766, ai beneficiari dei contratti e
degli assegni di cui ai precedenti commi non compete alcun altro
assegno, indennita' o compenso stabiliti dalle norme vigenti per
coloro che siano dipendenti pubblici o privati, ivi comprese
l'indennita' integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959,
n. 324, e le quote di aggiunta di famiglia.