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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
Le limitazioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 31 della
legge 20 maggio 1970, n. 300, si applicano ai lavoratori che durante
il periodo di aspettativa esplicano attivita' lavorativa che comporti
forme di tutela previdenziale a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e
successive modificazioni ed integrazioni, ovvero a carico di fondi
sostitutivi, esclusivi o esonerativi dell'assicurazione predetta.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 maggio 1977
LEONE
ANDREOTTI - ANSELMI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO