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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico
I fondi destinati ai programmi previsti dal terzo comma
dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 1975 n. 376, convertito,
con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 492, possono
essere erogati per tutti quegli interventi che risultino appaltati
entro il 30 aprile 1977.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 febbraio 1977
LEONE
ANDREOTTI - GULLOTTI -
MORLINO - STAMMATI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO