Legge Ordinaria n. 239 del 23/05/1977 (Pubblicata nella G.U. del 2 giugno 1977 n. 149)
Nuovo termine per l'emanazione del codice di procedura penale.
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Governo della Repubblica e' delegato ad emanare il nuovo codice
di procedura penale, di cui alla legge 3 aprile 1974, n. 108, secondo
i principi e criteri direttivi e con le procedure ivi previsti, entro
il 31 maggio 1978.
 

il resto della Legge è possibile consultarlo su Normattiva.it


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